La manovra di bilancio 2020 ha nuovamente previsto che non può applicare il forfait chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato). A tale limite concorrono, quindi, anche gli assegni di ricerca in quanto considerati, ai sensi della lett. c) comma 1 art. 50 del TUIR, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti oltre ad essere esenti da IRPEF secondo quanto disposto dall’art.
Regime forfettario, chi resta fuori: requisiti ed esclusi
Per completezza informativa, si ricorda che a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2020, da quest’anno non può essere forfetario, chi, nell’anno precedente (requisiti di cui al comma 54 Legge 190/2014):
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ha conseguito ricavi/compensi annui non superiori a 65.000 euro indipendentemente dal codice ATECO dell’attività (dunque, unico requisito);
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ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Sono altresì esclusi dal regime (cause di esclusione di cui al comma 57 Legge n. 190 del 2014):
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i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
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i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
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i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
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gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’art. 5 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
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le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
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i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).