Un lavoratore che si ammala e la malattia contratto lo rende inadeguato, in parte o del tutto a determinate mansioni lavorative, può essere licenziato?
Secondo la Corte di Appello di Milano con una recente sentenza n. 289/17 del 3 febbraio 2017 ha chiarito che chi può svolgere mansioni lavorative a causa di una malattia che glielo impedisce, può essere licenziato. Vediamo cosa stabilisce la Corte di Cassazione.
Licenziamento in seguito a malattia
In seguito ad un’invalidità sopraggiunta durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro dovrà verificare le capacità lavorative del lavoratore, e potrà trasferire il lavoratore a svolgere mansioni inferiori, al fine di garantirgli sempre il posto di lavoro.
La Cassazione ha più volte affermato che la malattia del lavoratore “integra un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro solo quando debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile…., alle mansioni già assegnate, o altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori”(Cass. S.U. sent. n. 7755/1998; sent. n. 4827/05 del 07/03/2005; sent. n, 4050/04 del 27/02/2004).
Questo significa che il datore di lavoro deve fare il possibile per assicurare il posto di lavoro al dipendente invalido.
Il datore di lavoro può licenziare il dipendente malato
Comunque dimostrare che il lavoratore sia impossibilitato a svolgere mansioni diverse spetta al datore di lavoro.
Inoltre, il datore di lavoro non è tenuto a rivoluzionare l’organigramma aziendale per evitare il licenziamento del dipendente malato.
Secondo la Cassazione, la Costituzione a tutela del dipendente malato, non può pretendere che il datore di lavoro debba riorganizzare l’assetto aziendale per le posizioni di un dipendente non più idoneo al lavoro.
Licenziamento per malattia, possibile solo in questi due casi