Esonero contributivo Inps per imprenditori agricoli e coltivatori diretti anche per il 2020. L’agevolazione interessa i nuovi iscritti all’Inps che non abbiano compiuto i 40 anni di età.
Lo conferma l’Inps con la circolare numero 72 del 9 giugno 2020 nella quale si forniscono ampie istruzioni sui benefici riconosciuti ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola. Il periodo di riferimento è compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Il requisito anagrafico
Per chi intende avviare una nuova attività agricola in proprio, il requisito fondamentale per beneficiare dell’esonero contributivo Inps per la pensione (contributi IVS) è quello di non aver superato il 40 esimo anno di età all’inizio dell’attività.
Esonero contributivo Inps
Ma come funzionano le agevolazioni? Si tratta nello specifico dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (contribuzione IVS) per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Tale esonero vale sono per i primi due anni di attività (fino al 2018 l’esonero valeva per cinque anni), poi l’imprenditore agricolo dovrà versare normalmente i contributi in base alle tabelle Inps. La misura resta vantaggiosa per l’assicurato perché non comporta la riduzione dell’aliquota di computo della prestazione pensionistica, dunque, in sostanza non danneggia la misura della pensione. Dall’esonero restano esclusi i contributi per la maternità e per l’assicurazione degli infortuni sul lavoro (Inail).
La misura della contribuzione
Si ricorda che la misura della contribuzione dovuta dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali all’Inps è determinata applicando l’aliquota contributiva vigente pari al 24% riferito al prodotto tra numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con specifico decreto ministeriale, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli. L’esonero non è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente.
Iscrizione e richiesta di esonero contributivo
Come recita la circolare Inps, “ai fini dell’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”. L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività”. Per le attività iniziate in data 1° gennaio 2020, il termine per presentare la richiesta scade il 29 luglio 2020. La domanda per la richiesta del beneficio contributivo deve essere presentata esclusivamente online tramite il sito web Inps accedendo con le proprie credenziali e PIN dispositivo. Questa operazione dovrà essere effettuata contestualmente all’iscrizione alla relativa gestione agricola autonoma di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. L’Inps effettuerà quindi le verifiche in merito alla tempestività dell’istanza e al possesso dei requisiti per l’accesso all’esonero tenendo conto del rispetto dei massimali previsti dalla normativa sui “de minimis” e, nel caso di esito positivo, comunicherà l’ammissione al beneficio, esclusivamente in modalità telematica. L’esito dell’istanza (ammissione/rigetto) sarà visualizzabile nel Cassetto previdenziale per gli autonomi agricoli. Contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al cassetto) all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.