Aumentano per il 2020 gli importi di malattia e maternità Inps per i lavoratori agricoli. Con messaggio numero 97 del 28 agosto 2020, l’Istituto di Previdenza Nazionale ha stabilito le nuove misure economiche di indennità per chi esercita attività di impresa agricola con dipendenti (piccoli coloni e comparti familiari).
L’incremento degli importi per il 2020, passa da 58,62 euro a 59,45 euro ai fini dell’indennizzo giornaliero per maternità o paternità.Tale indennizzo, valevole ai fini di calcolo per la pensione, è liquidato sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.
La retribuzione di riferimento per malattia e maternità
La retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni Inps per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato. E’ pari al salario medio convenzionale determinato anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2020, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2019, dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi. Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità e paternità, invece, l’Inps spiega che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.
La malattia
L’Inps ricorda che gli operai agricoli a tempo determinato hanno diritto alle prestazioni di malattia e maternità se nell’anno precedente all’evento (di malattia o maternità) hanno svolto almeno 51 giornate di lavoro agricolo. Le tutele sono anche riconosciute agli operai che hanno svolto 51 giornate di lavoro agricolo nello stesso anno dell’evento, purché tali giornate risultino svolte prima dell’inizio dell’evento stesso.
I lavoratori agricoli a tempo indeterminato accedono alle tutele di malattia e maternità secondo i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità giornaliera di malattia spetta per un numero di giornate corrispondenti al numero di giornate di lavoro agricolo svolte nell’anno precedente. Agli operai che hanno svolto 51 giornate di lavoro agricolo nello stesso anno dell’evento (purché prima dell’inizio dell’evento stesso) sono riconosciuti un massimo di 30 giorni di indennizzo.
La maternità
Lo status di “operaio agricolo” (acquisito grazie alla registrazione di almeno 51 giornate di lavoro all’interno dell’elenco nominativo, che ha durata annua) fa sì che, per tutto l’anno di validità dell’elenco, l’operaio agricolo sia equiparato ad un lavoratore a tempo determinato.
Ciò comporta che, nel caso in cui il congedo obbligatorio di maternità prosegua oltre la durata dello status, l’indennità di maternità sia in ogni caso riconosciuta. Inoltre sono indennizzati anche i congedi obbligatori che iniziano entro 60 giorni dallo scadere dello status (ossia entro 60 giorni successivi al 31 dicembre).
Vedi anche: Lavoratori agricoli 2020: esonero contributivo con meno di 40 anni per i nuovi iscritti