Lavoratori agricoli: agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
Tabelle contributi anno 2017
Nell’Allegato 1 alla presente circolare Inps, sono riportati aliquote, importi e relative legende dei contributi in vigore nell’anno 2017 per le categorie interessate.
Modalità di pagamento
Gli estremi per il pagamento dei contributimediante modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 17 luglio, il 18 settembre, il 16 novembre 2017 e il 16 gennaio 2018.
Lavoratori agricoli: esonero ex art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
L’Inps già ha comunicato con la circolare n.85 dell’11 maggio 2017, l’esonero dal versamento dei contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per coloro che saranno ammessi al beneficio, è quantificato nella misura di seguito indicata:
- Esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
- Esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
- Esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
L’esonero ha ad oggetto la quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui al comma 1, dell’art. 17, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui è tenuto lo IAP e il CD per l’intero nucleo. Sono esclusi pertanto dall’agevolazione:
- Il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell’articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
- Il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti; si precisa che nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto operi in zona montana o svantaggiata, tale contributo verrà calcolato e riscosso per intero come si evince dall’art. 1, comma 344, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, che stabilisce che l’esonero in argomento “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Fonte: Circolare Inps n. 96 del 31 maggio 2017
Leggi anche: Operai Agricoli: nuova domanda di Cassa Integrazione Salariale