Lavoratori agricoli: versamenti volontari 2017, le ultime novità

Contributi volontari 2017 per i lavoratori agricoli, l'INPS comunica i nuovi coefficienti e le modalità di calcolo.
7 anni fa
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Agricoltori: con la circolare n. 102 del 21 giugno 2017, l’INPS illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari per il 2017 relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.

Lavoratori agricoli: contributi obbligatori 2017

Lavoratori agricoli: le nuove aliquote dei versamenti volontari 2017

La circolare, inoltre, descrive e fornisce le aliquote e i coefficienti da applicare per tutti i versamenti e contiene in allegato le tabelle da utilizzare per le varie categorie:

1) Lavoratori agricoli dipendenti;

2) Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli  professionali;

3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.

4 del D.P.R. N.1432/1971:

a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari;

4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o:

a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997;

b) Contribuenti  autorizzati dal 12 luglio 1997.

Lavoratori agricoli dipendenti

Lavoratori agricoli dipendenti

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

Classi di reddito settimanale

L’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a :

  • 55,95 euro settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
  • 66,25 euro settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.

Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971

a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

L’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.

Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2017, risulta essere:

  • Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 28,59% + quota base 0,11% = 28,70%.

b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari

Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2017.

Si riporta, in allegato alla circolare, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione, relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente che nella colonna “retribuzione” è indicata la retribuzione giornaliera imponibile determinata dal decreto direttoriale in premessa.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria

a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997

Si riportano, in allegato alla circolare, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2017, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.

L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita (allegato 2).

b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997

Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.

Al riguardo si precisa che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2017, il contributo integrativo è costituito dalla somma:

  • dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a  euro 19,11;
  • dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art.3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297);
  • il contributo base è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

coefficienti di ripartizione

Circolare n. 102 del 21 giugno 2017