Lavoratori impatriati. Agevolazioni anche per la partita Iva aperta anni dopo il rientro

Le imposte si pagano solo sul 30% del reddito prodotto o sul 10% nel caso in cui la residenza è trasferita in una delle regioni del Sud
1 anno fa
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Impatariati
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Le agevolazioni riservate ai lavoratori impatriati in Italia, consentono di versare le imposte su un reddito ridotto rispetto a quello effettivamente percepito. Possono essere agevolati non solo i redditi da lavoro dipendente ma anche quelli da lavoro autonomo e di impresa.

Dunque, il lavoratore che decidere di trasferirsi in Italia per svolgere una determinata attività viene in tal modo incentivato a produrre beni o servizi nel nostro paese ottenendo in cambio un sostanzioso sconto d’imposta. Detto ciò, è lecito chiedersi se la detassazione riservata ai lavoratori impatriati possa essere applicata ai redditi derivanti dallo svolgimento di un’unica attività o se la stessa possa riguardare il reddito complessivo.

Può essere il caso di colui che oltre a svolgere attività di lavoro autonomo svolge anche attività di impresa. Vediamo in tale situazione entro quali limiti opera il regime fiscale dei lavoratori impatriati.

Le agevolazioni per i lavoratori impatriati

L’art.16 del D.Lgs 147/2015, disciplina il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati ossia che decidono di trasferire la propria residenza in Italia.

L’agevolazioni può essere sfruttata sia dai lavoratori dipendenti sia dagli autonomi. Anche gli imprenditori individuali hanno accesso al regime agevolato. Tale regime consente di pagare le imposte solo sul 30% del reddito prodotto o sul 10% nel caso in cui la residenza è trasferita in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Al ricorrere di determinate condizioni, superato il primo quinquennio, è possibile beneficiare dell’agevolazione per ulteriori cinque anni(5+5).

Può accedere alla tassazione agevolata chi:

  • non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
  • svolge attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Il Regime degli impartiti che non è compatibile con quello forfettario.

Lavoratori impatriati. Agevolazioni anche per la partita Iva aperta anni dopo il rientro

In premessa ci siamo chiesti quali siano i limiti applicativi del regime in parola.

Come detto, può essere oggetto di detassazione non solo il reddito da lavoro dipendente ma anche quello di lavoro autonomo. Con estensione in favore dei redditi d’impresa prodotti in forma individuale.

Detto ciò, come riportato nella circolare n°33/2020,

Dal tenore letterale della norma si evince, altresì, che, in presenza del collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa (per la quale è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia), possono essere oggetto di agevolazione anche gli ulteriori redditi derivanti da attività lavorative intraprese in periodi di imposta successivi al rientro (ma comunque entro il quinquennio agevolabile, nel rispetto dei limiti temporali di applicazione dell’agevolazione).

Dunque, nel periodo agevolato (5+5), possono essere abbattuti non solo i redditi dell’attività svolte al momento dell’impatrio ma anche quelle derivante da o attività aggiuntive intraprese in momenti successivi all’impatrio (sempreché sia soddisfatto il sopra richiamato collegamento).

In sostanza, non ha importanza la circostanza che una delle attività che produce redditi agevolabili sia stata avviata successivamente al trasferimento della residenza, rispetto a quella esercitata al momento dell’impatrio.

Saranno agevolati i redditi derivanti da entrambe le attività.

A tal proposito è utile riprendere l’esempio riportato nella citata circolare. Qualora un soggetto trasferisca la residenza fiscale in Italia nel 2020, iniziando nel suddetto periodo di imposta un’attività di lavoro autonomo, e nel 2023 inizi a produrre anche redditi di impresa, potrà fruire del regime agevolato, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, fino al periodo di imposta 2024 compreso, usufruendo della detassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi di impresa, indipendentemente dalla circostanza che l’attività produttiva di reddito di impresa sia stata avviata in un periodo di imposta successivo a quello del trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Riassumendo…

  • il regime fiscale riservato ai lavoratori impatriati consente di pagare le imposte solo su una parte del reddito prodotto;
  • le imposte si pagano solo sul 30% del reddito prodotto o sul 10% nel caso in cui la residenza è trasferita in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia;
  • l’agevolazione riguarda il reddito complessivo prodotto in Italia, anche per attività diverse da quelle svolte al momento del rientro in Italia.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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