Lavoratori impatriati. Scadenza del 30 giugno senza proroga e ravvedimento

Per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020, la proroga del regime agevolato è subordinata a un versamento entro fine mese
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2 anni fa
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30 giugno 2023. E’ questa la data che devono segnare bene sul calendario i lavoratori impatriati che al 31 dicembre 2022 hanno terminato il primo quinquennio di applicazione del regime fiscale agevolato e ora intendono prorogarlo per altri 5 anni. Entro il 30 giugno, per esercitare l’opzione per la proroga, i lavoratori citati dovranno versare all’Erario gli importi richiesti dalla Legge.

Non sono ammessi né versamenti carenti né ritardi. Infatti, al versamento in scadenza al 30 giugno, non potrà essere applicato né il ravvedimento né la c.

d. remissione in bonis. Non si applica neanche la proroga al 20 luglio.

Il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati

L’art.16 del D.Lgs 147/2015, prevede un regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati ossia che si trasferiscono in Italia per lavorare. Quando parliamo di lavoratori impatriati facciano riferimento a dipendenti, professionisti e imprenditori. Soggetti che possono applicare la tassazione agevolata.

In particolari, i lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, possono accedere ad una tassazione agevolata per i redditi prodotti in Italia.

Il regime fiscale agevolato, si sostanzia in un un abbattimento del reddito da tassare che in alcuni casi può arrivare al 90%. Dunque, su un reddito pari a 100, le imposte si pagano solo sul 10% dello stesso reddito prodotto nell’anno in cui applica l’agevolazione.

Come ribadito sul portale dell’Agenzia delle entrate, il regime in parola è applicabile quando sussistono due presupposti:

  • il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

La detassazione spetta per cinque periodi d’imposta. A partire dal periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4.

In applicazione del regime agevolato: il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Lavoratori impatriati. Scadenza del 30 giugno senza proroga

Al ricorrere di specifiche condizioni, la detassazione, seppur ridotta, può essere applicata per ulteriori 5 anni (5+5).

Per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019 beneficiava già del regime per i “lavoratori impatriati”, la proroga del regime agevolato (vedi Legge 178/2020) è subordinata a un versamento:

  • di un importo pari al 10% o al 5% – a seconda dei requisiti posseduti,
  • dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione.

Tale versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno.

Quest’anno la scadenza dovrà essere rispettata dai lavoratori impatriati che al 31 dicembre 2022 hanno terminato il primo quinquennio di applicazione del regime fiscale agevolato e ora intendono prorogarlo per altri 5 anni ( vedi provvedimento Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021). Il versamento non può essere effettuato in compensazione con eventuali crediti per imposte o contributi vantati verso lo Stato.

Rispetto alla scadenza del 30 giugno:

  • non si applica la proroga dei versamenti al 20 luglio;
  • non si applica il ravvedimento operoso.

Nel complesso, è escluso sia il ravvedimento che la remissione in bonis.

Riassumendo…

  • Il regime fiscale agevolato riguarda i lavoratori impatriati, dipendenti o lavoratori autonomi (anche con reddito d’impresa);
  • la detassazione dura cinque anni ma può essere prorogata per un ulteriore quinquennio;
  • la proroga è subordinata a un versamento preventivo che dovrà essere effettuato entro il 30 giugno;
  • non sono ammessi né ravvedimento né remissione in bonis.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

1 Comment

  1. buongiorno dottor Amantea
    spiegazione chiara ed esauriente per chi ha trasferito la residenza in italia prima del 30 aprile 2019 e intende chiedere la proroga per ulteriori 5 anni.
    se è possibile spieghi con altrettanta chiarezza la procedura per coloro che hanno trasferito la residenza in italia a partire dal 30 aprile 2019, con acquisizione della residenza fiscale nel 2020, che al 31 dicembre di quest’anno 2024 termina l’agevolazione per i primi 5 anni e che intendono chiedere la proroga per ulteriori 5 anni per acquisto casa in base al comma 3-bis dell’art. 16 Dlgs 147 del 2015.
    L’ agenzia delle Entrate non si è (ancora) espressa al riguardo e molti suoi colleghi ritengono, come ben sa, che la proroga per questi ultimi soggetti è automatica e gratuita e la procedura è quella seguita in occasione della richiesta del beneficio per il primo quinqyennio, e cioè richiesta al datore di lavoro (per i lavoratori dipendenti) con dichiarazione sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti.
    Lei cosa ne pensa?
    In attesa la ringrazio e la saluto

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