Con la risoluzione n°38/2023, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sull’agevolazione fiscale riservata ai lavoratori impatriati, con specifico riferimento ai lavoratori sportivi. Le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate sono state pro contribuente nel senso che la tassazione agevolata è stata estesa anche ai diritti d’immagine. Tuttavia non si tratta di un’apertura incondizionata. Infatti, affinché il regime agevolato possa applicarsi anche ai diritti d’immagine, è necessario rispettare una precisa condizione.
Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate.
Le agevolazioni fiscali per gli impatriati
Le agevolazioni per i lavoratori impatriati sono regolate dall’art.16 del D.Lgs 147/2015.
Si tratta di una detassazione del reddito prodotto in Italia, infatti concorre al reddito complessivo rilevante ai fini Irpef solo una parte del reddito prodotto. La detassazione va dal 70% al 90% e riguarda tutti i lavoratori che rispettano i requisiti fissati dalla legge, indipendentemente dalla loro cittadinanza.
Detto ciò, la tassazione agevolata riguarda anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Inoltre, rispetto a tale ultimo punto, come da circolare n°33/2020,
attesa la ratio della norma, volta ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività di lavoro, si ritiene che il cittadino straniero, che non si sia cancellato dall’anagrafe nazionale della popolazione residente in Italia, ma sia in grado di comprovare di aver avuto effettivamente la residenza all’estero sulla base delle disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni nei periodi di imposta in cui era formalmente residente in Italia, possa comunque accedere al regime fiscale in esame.
Sulla durata del regime agevolato, lo stesso può arrivare fino a 10 anni.
Lavoratori impatriati sportivi. Agevolazione anche per i diritti d’immagine
Per gli sportivi professionisti, il reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.
Proprio sugli sportivi professionisti si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n°38.
Affinché, possa essere applicato il regime fiscale agevolato, dopo le modifiche apportate dal DL 21/2022, è necessario che il reddito complessivo derivante dal rapporto di lavoro sportivo sia di ammontare superiore a:
- euro 1.000.000, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990 ovvero calcio, ciclismo, golf e pallacanestro;
- euro 500.000, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990.
Di particolare importanza è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate in merito ai diritti d’immagine. Diritti d’immagine che spesso sono oggetto di contrasto tra società e atleta. A oggi, non era del tutto chiaro se la tassazione agevolata potesse essere estesa anche agli introiti da diritto d’immagine.
Ebbene, nella risoluzione in esame, viene messo nero su bianco che:
- il regime fiscale agevolato è applicabile esclusivamente ai redditi derivanti dal contratto di lavoro sportivo, stipulato con la società sportiva;
- possono rientrare tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie, a condizione che siano corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.
La detassazione riguarda anche le trasferte.
Riassumendo…
- Con la risoluzione n°38, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla tassazione agevolata riservata ai lavoratori sportivi impatriati;
- per gli sportivi professionisti, il reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile;
- possono rientrare tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine.