Lavoratori impatriati. Vecchie regole se la residenza è trasferita entro il 2023

Il Vice Ministro Maurizio Leo ha rilasciato delle importanti anticipazioni sul testo finale del D.Lgs attutivo della riforma della fiscalità internazionale
1 anno fa
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regime impatriati
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Il testo del D.Lgs attutivo della riforma della fiscalità internazionale rivede in maniera sostanziale le agevolazioni previste in favore dei lavoratori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia. Cosiddetti lavoratori impatriati. Che si tratta di lavoratori dipendenti o autonomi poco importa.

Il testo attuale del decreto rende meno convenienti le agevolazioni ma soprattutto restringe di molto il loro ambito soggettivo di applicazione.

E’ lecito chiedersi se le nuove regole riguarderanno anche quei lavoratori che si trasferiranno in Italia entro la fine del 2023.

A tal proposito, il Vice Ministro Maurizio Leo ha anticipato delle importanti novità.

Le agevolazioni per i lavoratori impatriati. Le regole a oggi in vigore

Le agevolazioni per i lavoratori impatriati sono disciplinate dall’art.16 del D.Lgs 147/2015. Articolo che disciplina il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati ossia che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia.

I vantaggi possono essere sfruttati sia dai lavoratori dipendenti sia dagli autonomi.

Grazie all’agevolazione “impatriati”le imposte si pagano solo sul 30% del reddito prodotto o sul 10% nel caso in cui la residenza è trasferita in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Al ricorrere di determinate condizioni, superato il primo quinquennio, è possibile beneficiare dell’agevolazione per ulteriori cinque anni(5+5).

Le agevolazioni per i lavoratori impatriati spettano a chi:

  • non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi (residenza fiscale) per almeno due anni;
  • svolge attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Le agevolazioni impatriati spettano anche per la partita iva aperta anni dopo il rientro.

Le novità del D.Lgs attutivo della riforma della fiscalità internazionale

Il D.Lgs attutivo della riforma della fiscalità internazionale adottato in esame preliminare dal Governo la scorsa settimana, rivede profondamente le regole di accesso alle agevolazioni riservate ai lavoratori impatriati.

In particolare:

  • il requisito ossia il monitoraggio legato alla residenza estera pregressa passa da 2 a tre anni;
  • il regime fiscale avrà una durata massima di 5 anni e non potrà essere prorogato;
  • le imposte si pagheranno sul 50% del reddito prodotto in Italia (non più 30% o 10%);
  • è previsto un limite di reddito agevolabile fino a 600.000 euro.

La cosa più svantaggiosa è la reintroduzione della clausola in base alla quale potranno sfruttare le agevolazioni solo i lavoratori: in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione; che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei tre periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza (vedi primo punto elenco).

Impatriati con vecchie regole se la residenza è trasferita entro il 2023

Le novità in esame hanno fin da subito allarmato i lavoratori che stavano pensando di trasferirsi in Italia.

Tuttavia, il Vice Ministro Maurizio Leo ha anticipato che il decreto prevederà un salvagente per coloro i quali trasferiranno la propria residenza in Italia. In particolare, il trasferimento della residenza anagrafica in Italia entro fine anno consentirà al lavoratore di prendere le vecchie agevolazioni. Sulla base dei requisiti a oggi in essere.

Si farà riferimento alla residenza anagrafica perchè se si tenesse conto della residenza fiscale chi si trasferirà entro fine anno non potrà rispettare i requisiti dei 183 (o 184) giorni richiesti per la residenza fiscale. Requisito che si sarebbe potuto rispettare con effetti dal 2024 in avanti.

Riassumendo…

  • Il testo del D.Lgs attutivo della riforma della fiscalità internazionale rivede profondamente le agevolazioni riservate ai lavoratori impatriati;
  • cambiano in negativo i requisiti e i vantaggi previsti dal regime fiscale “lavoratori imparati”;
  • il trasferimento della residenza anagrafica in Italia entro fine anno consentirà di prendere le vecchie agevolazioni sulla base di requisiti a oggi in essere.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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