Lavoratori sportivi impatriati. Detassazione anche per le trasferte (risoluzione Agenzia delle entrate)

Con la risoluzione n°38/E, l'Agenzia delle entrate si è soffermata sul regime fiscale agevolato riservato ai lavoratori impatriati e nello specifico ai lavoratori sportivi
1 anno fa
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Con la risoluzione n°38/E, l’Agenzia delle entrate ha analizzato diversi aspetti del regime fiscale agevolato riservato ai lavoratori impatriati e nello specifico ai lavoratori sportivi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Tra i vari chiarimenti forniti, ce n’è uno di particolare importanza che riguarda il computo dei giorni di trasferta ai fini della verifica del requisito il quale prevede che l’attività da cui deriva il reddito oggetto di detassazione deve essere svolta prevalentemente in Italia.

Vediamo nello specifico quali sono stati i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate.

Il regime speciale per i lavoratori sportivi impatriati

L’art.16 del D.Lgs 147/2015, con l’intento di attrarre lavoratori “stranieri” in Italia, ha previsto in loro favore uno speciale regime fiscale che consente l’abbattimento del reddito prodotto in Italia. Infatti, per tali soggetti, le imposte sono calcolate solo una parte del reddito conseguito.

Il regime fiscale degli impatriati può essere applicato quando:

  • il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico. E a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Tali indicazioni valgono anche per i lavoratori sportivi impatriati. Attenzione però, il loro reddito è detassato sempre nella misura del 50%. E sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili. Condizioni non richieste per gli alti lavoratori. Si veda a tal proposito l’art.12-quater del DL 21/2022. I lavoratori imparati sportivi non sono stati interessati dalla scadenza del 30 giugno scorso.

Lavoratori sportivi impatriati. Detassazione anche per le trasferte (risoluzione n°38/e Agenzia delle entrate)

Come accennato in premessa, con la risoluzione n°38/E, l’Agenzia delle entrate ha analizzato diversi aspetti del regime fiscale agevolato riservato ai lavoratori impatriati e nello specifico ai lavoratori sportivi.

Tra i vari chiarimenti forniti è necessario citare quello relativo al requisito con il quale viene previsto che ai fini della detassazione l’attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Ebbene, a tal proposito, ’Agenzia chiarisce, inoltre, che:

  • l’attività deve essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
  • tale requisito deve essere verificato tenendo conto dello svolgimento dell’attività stessa nell’intero periodo d’imposta.

Nel computo dei 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali. Nonché altri giorni non lavorativi. Non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.

Con riferimento ai viaggi all’estero (effettuati per consentire ai lavoratori sportivi di partecipare a eventi sportivi in ambito internazionale) l’Agenzia ritiene che si qualifichino come “trasferta”. Ciò in quanto effettuati nell’arco temporale di vigenza del contratto di lavoro, anche se non remunerati dal club di appartenenza.

Pertanto, se il lavoratore sportivo partecipa a una competizione a livello internazionale all’estero, ad esempio della durata di 40 giorni, tale periodo rileva ai fini del conteggio dei 183 giorni.

Riassumendo…

  • il regime fiscale dei lavoratori impatriati si applica anche ai lavoratori sportivi;
  • il loro reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile (come da contratto);
  • ai fini della verifica del requisito dello svolgimento dell’attività in maniera prevalente nel territorio italiano, rilevano anche i giorni di trasferta.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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