Tra le misure del decreto di agosto (che circola ancora in bozza in questi giorni) il legislatore tende la mano ai lavoratori stagionali. E’, infatti, prevista una nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Per avere diritto al beneficio, non bisogna essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore dl decreto di agosto medesimo.
Nuova indennità 600 euro settore turismo e spettacolo: chi ne ha diritto?
Se confermata nel testo definitivo, la nuova indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno (e luglio) 2020 sarà riconosciuta ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo;
- lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto in commento. Questi soggetti, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’indennità in commento è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Le suddette indennità saranno erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 960 milioni di euro per l’anno 2020 e non concorrono alla formazione del reddito del beneficiario.
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