Lavoratrici madri. Conviene prendere il trattamento integrativo (risposta Agenzia delle entrate)?

Esaminata l'eventuale tassazione del trattamento integrativo erogato alle lavoratrici madri al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità
9 mesi fa
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trattamento minimo
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Quali sono gli effetti in busta paga in ipotesi di erogazione volontaria di un trattamento integrativo in favore delle lavoratici madri di una specifica azienda? L’Agenzia delle entrate ha dato riscontro a questa domanda con la risposta n°57/2024.

La questione verteva sulla possibilità di considerare quale welfare aziendale detassato, un contributo integrativo erogato a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità. Contributo pari alla differenza fra: l’indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell’INPS, e il cento per cento della retribuzione mensile lorda.

Ciò per consentire alle lavoratici di non subire alcuna perdita sulla retribuzione in busta paga.

Vediamo qual è stata stata la risposta dell’Agenzia delle entrate sull’eventuale tassazione del contributo in parola.

Il trattamento integrativo per le lavoratrici madri. La risposta n° 57

La risposta n° 57 prende spunto da apposita istanza di interpello.

In particolare, una società, ha fatto presente di voler riconoscere a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, una somma equivalente alla differenza fra l’indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell’INPS, e il cento per cento della retribuzione mensile lorda.

L’Istante ha evidenzia che tale importo, riconosciuto per i tre mesi successivi al periodo di astensione obbligatoria, verrebbe erogato a ciascuna lavoratrice non come retribuzione monetaria ma in forma di ”welfare aziendale’‘.

La Società, dotata di un piano di welfare aziendale secondo la normativa in vigore, ha chiesto chiede se il suddetto trattamento integrativo soddisfi i presupposti di non imponibilità di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86, TUIR).

In caso di risposta affermativa, ciò consentirebbe alle lavoratrici di non pagare imposte sull’integrazione versata dall’azienda.

Integrazione da non confondere con il c.d. trattamento integrativo 2024, ex bonus Renzi,

Il trattamento integrativo per le lavoratrici madri fa reddito? Il parere dell’Agenzia delle entrate

Innanzitutto, nella risposta 57 sul welfare aziendale, l’Agenzia delle entrate richiama il c.d. principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente.

Principio in base al quale fanno reddito da lavoro dipendente tutti i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (articolo 51, comma 1, del Tuir).

La normativa prevede una deroga a tale principio nell’ambito del c.d. welfare aziendale.

A tal proposito, come circolare n. 28/2016, quando si tratta di welfare aziendale si fa riferimento a “prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura. O sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente”.

Come chiarito anche nella risoluzione n. 55/2020, ai fini della detassazione, occorre che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

L’amministrazione finanziaria inoltre ha più volte precisato che il legislatore non riconosce l’applicazione delle disposizioni di favore se le somme o servizi sono rivolti ad personam. O apportano dei vantaggi solo ad alcuni lavoratori (circolare n. 28/2016 e n. 5/2018).

Nel caso in esame, l’attribuzione delle somme sotto forma di welfare aziendale in base allo status di maternità non appare idonea a individuare una ”categoria di dipendenti”.

L’Agenzia, in conclusione, ritiene che le somme in oggetto abbiano rilevanza reddituale secondo le indicazioni dell’articolo 51, comma 1, del Tuir. Ciò in quanto si tratta di un’erogazione sostitutiva di compensi, fissi o variabili, che risponde a finalità retributive.

Riassumendo…

  • Un’azienda può riconoscere alle lavoratrici madri un trattamento integrativo pari alla differenza fra: l’indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell’INPS, e il cento per cento della retribuzione mensile lorda;
  • tale trattamento però non rientra nel c.d. welfare aziendale;
  • la conseguenza è che le somme ricevute sono tassate in busta paga.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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