Secondo quanto detto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E del 2020, al fine di godere del bonus 110, il pagamento delle spese deve risultare da bonifico parlante, ossia quello da cui risultino:
- la causale del versamento
- il codice fiscale del beneficiario del bonus stesso
- il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Nella stessa circolare, si evince che il bonifico parlante non è necessario in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Tuttavia, con riferimento a quest’ultima precisazione, riteniamo opportuno in questo articolo avanzare determinate osservazioni.
Il bonus 110 con sconto o cessione
Il bonus 110 si concretizza in una detrazione fiscale nella misura del 110% della spesa sostenuta per lavori edili c.d. trainanti e trainati eseguiti su edifici esistenti. Il beneficio è da godere in 5 quote annuali di pari importo. Quindi, ad esempio, a fronte di una spesa di 60.000 euro, la detrazione spettante è pari a 66.000 euro, ossia il 110% di 60.000 euro.
Il contribuente, tuttavia, può, in luogo della detrazione fiscale, optare:
- per lo sconto in fattura da parte della stessa impresa che esegue i lavori, la quale poi recupera l’importo nella forma del credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione o da poter cedere a terzi (inclusi istituti di credito e finanziari)
- oppure per la cessione del credito a terzi, inclusa l’impresa che esegue i lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari. Il cessionario (ossia chi riceve il credito) può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.
Lo sconto totale in fattura
Lo sconto in fattura per il bonus 110 deve essere accordato dalla ditta che ha eseguito i lavori. Quest’ultima matura un credito pari al 110% dello sconto concesso (il contribuente può ottenere uno sconto massimo non superiore al corrispettivo).
Esempio
Fattura di importo pari a 60.000 euro.
L’impresa accorda lo sconto sull’itero importo. Quest’ultima matura un credito d’imposta pari a 66.000 euro (il 110% di 60.000 euro).
Nell’esempio appena esposto, non si pone alcuna problematica per il pagamento della fattura, in quanto i lavori sono completamente gratis.
In caso di sconto parziale nel bonus 110
L’impresa potrebbe, tuttavia, anche decidere di accordare solo uno sconto parziale. In questa ipotesi per la restante parte il contribuente ha due possibilità, ossia godere della detrazione fiscale oppure optare per la cessione del credito.
Esempio
Fattura di importo pari a 60.000 euro. L’impresa accorda lo sconto solo fino a 40.000 euro. Quindi, quest’ultima matura un credito d’imposta pari a 44.000 euro (il 110% di 40.000 euro). Per i restanti 20.000 della fattura, il contribuente può godere (sulla somma di 22.000 euro, ossia il 110% di 20.000 euro) della detrazione fiscale (in 5 quote annuali di pari importo) oppure optare per la cessione del credito.
Se questi sa, sin da subito, di voler godere, per la parte residua della spesa, della detrazione fiscale il consiglio è quello di eseguire il pagamento di detto residuo importo con il bonifico parlante, visto che la Circolare n. 24/E del 2020 dice che per avere il bonus 110 nella forma della detrazione il pagamento dell’onere deve essere fatto con la citata modalità.
Come comportarsi per la cessione del credito
Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, dice che il bonifico parlante non è necessario nemmeno in caso di opzione per la cessione del credito.
A nostro parere, laddove il contribuente intenda optare per la cessione del credito, il consiglio è quello di eseguire il pagamento della fattura sempre con bonifico parlante, soprattutto nel caso in cui questi dovesse decidere di cedere solo alcune delle quote di detrazione (possibilità questa ammessa e contemplata nella stessa circolare in commento).
Inoltre, a volte potrebbe accadere che, ad esempio l’impresa, che ha eseguito i lavori non vuole accordare la cessione del credito e pretende il pagamento delle fatture.
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