Lavori ammessi al 110: cosa fare se le Entrate danno parere negativo

Grazie all'interpello è possibile chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione sui lavori da effettuare
3 anni fa
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La normativa del superbonus è piuttosto articolata e soprattuto sotto alcuni aspetti complicata. Le modifiche normative che si sono susseguite nel corso del tempo sono state tantissime e hanno accresciuto l’incertezza e i dubbi in capo ai contribuenti che hanno valutato o stanno valutando la possibilità di ristrutturare casa con il superbonus 110. I dubbi riguardano soprattutto il novero dei lavori ammessi al superbonus, il calcolo dei limiti di spesa, l’autonomia e soprattutto la tempistica dei controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate.

Gli aspetti già chiariti dall’Agenzia delle entrate sono diversi. In risposta agli interpelli ricevuti, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di analizzare svariate situazioni, seppur a volte,  lasciando spazio a non pochi dubbi interpretativi.

Sicuramente l’interpello è un’importante strumento che il contribuente può utilizzare per avere chiarimenti sulla fattibilità degli interventi che intende eseguire ai fini del superbonus.

Come bisogna comportasi se il Fisco in risposta ad un interpello da parere negativo sull’esecuzione dei lavori per i quali si intende accedere al superbonus 110?

Cosa fare le entrate danno parere negativo

L’interpello è un’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali (Fonte Agenzia delle entrate).

Esistono cinque tipologie di interpello:

  • ‘interpello ordinario consente a ogni contribuente di chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale, nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, sempre che ricorra obiettiva incertezza;
  • l’interpello probatorio consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali l’interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (113 TUIR), le istanze presentate dalle società “non operative” (articolo 30 della legge 724 del 1994) e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE (articolo 1, comma 8, DL 201 del 2011)l’interpello anti-abuso consente di acquisire un parere
  • relativo alla abusività di un’operazione non più solo ai fini delle imposte sui redditi, ma per qualsiasi settore impositivo
  • interpello disapplicativo consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; è l’unica tipologia di interpello obbligatorio
  • l’interpello sui nuovi investimenti consente agli investitori, italiani o stranieri, di chiedere un parere circa il trattamento tributario applicabile a importanti investimenti (di valore non inferiore a trenta milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali) effettuati nel territorio dello Stato. Per le istanze presentate dal 1 ° gennaio 2019 il valore degli investimenti scende a venti milioni di euro (legge 17 dicembre 2018, n. 136).

L’interpello ordinario è quello di riferimento per il superbonus 110.

Le conseguenze per il mancato adeguamento alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate potrebbe essere quella della decadenza delle agevolazioni.

La decadenza delle agevolazioni

In base alle indicazioni di cui all’art.119 del d.l. 34/2020, decreto Rilancio, per gli interventi ammessi al superbonus 110%, la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei casi di:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati richiesti nel secondo periodo del nuovo comma 13-ter dell’art.119 del d.L. 34/2020 (titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento ecc.);
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dalla disciplina del Superbonus (articolo 119, comma 14).

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita’ dell’immobile oggetto di lavori 110.

Attenzione:

  • le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarita’ od omissione riscontrata sui lavori 110;
  • nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorita’ competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarita’ od omissione.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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