Lavori con il 110: come modificare il progetto dopo l’approvazione del bonus

Il decreto Semplificazioni ha ridotto la burocrazia per velocizzare l'avvio dei cantieri ammessi al bonus 110
3 anni fa
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Bonus 110 o bonus facciata? Ecco quando conviene il secondo

Grazie alle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni, per le opere ammesse al bonus 110 già classificate come attività di edilizia libera nella CILA, è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Il superbonus 110%: lavori con la CILA

I lavori ammessi al superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Tale disposizione, volta a ridurre l’iter burocratico finalizzato all’autorizzazione dei lavori ammessi al bonus 110, è stata introdotta con il D.L. 77/2021, decreto Semplificazioni.

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e’ attestato che la costruzione e’ stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001).

Da qui, per gli interventi ammessi al bonus 110, la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformita’ dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste ai fini del bonus 110.

Ad ogni modo, è impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita’ dell’immobile oggetto di intervento.

Le novità dopo la conversione in legge del Decreto Semplificazioni: la modifica del progetto dopo l’approvazione del bonus

Con la Legge n° 106/2021. legge di conversione del decreto Semplificazioni, il legislatore ha introdotto ulteriori novità sempre in merito al titolo abilitativo dei lavori ammessi al bonus 110. Sono semplificati anche i controlli sui lavori.

Nello specifico, sui titoli abilitativi, in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale) nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento ammesso al bonus 110.

In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività, SCIA (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

Dunque, in caso di modifiche in corsa d’opera sarà sufficiente integrare la CILA. Senza che sia necessario intraprendere uno specifico ed ulteriore iter autorizzativo al Comune.

Fermo restano che la CILA non copre i lavori di demolizione e ricostruzione.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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