La legge di bilancio 2022 recepisce quanto previsto dal decreto – legge n. 157 del 2021 (in vigore dal 12 novembre 2021) in merito all’obbligo del visto di conformità e asseverazione congruità prezzi per i bonus casa diversi dal 110% (quindi, bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, ecc.).
La stessa manovra, tuttavia, prevede un’importante novità rispetto al testo originario.
Visto conformità e asseverazione bonus casa diversi dal 110%
La finanziaria del 2022 approvata dal Senato ed ora al vaglio della Camera prima dell’approvazione definitiva, ha prorogato anche per i prossimi anni la possibilità di optare in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o cessione del credito con riferimento ai bonus casa.
La manovra riproduce anche quanto già stabilito dal richiamato decreto-legge n. 157 del 2021, ossia l’introduzione dell’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione congruità prezzi anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%.
La novità per i piccoli lavori
Rispetto alla formulazione originaria, tuttavia, ora si stabilisce che il citato obbligo di acquisire visto e asseverazione non sussiste per:
- le opere di edilizia libera
- e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Fanno eccezione i lavori relativi al bonus facciate.
Quindi, ad esempio, non saranno necessari visto e asseverazione laddove si opti per sconto o cessione, per quei lavori come la sostituzione della caldaia, sostituzione di infissi, ecc. purché l’importo non sia superiore a 10.000 euro.
Saranno, invece, indispensabili visto e asseverazione se si opta per sconto o cessione a fronte del bonus facciate anche se trattasi di lavori in edilizia libera ed anche se di importo non superiore a 10.000 euro.
Quanto detto sin qui dovrà, comunque, trovare conferma del testo definitivo della manovra che approderà in Gazzetta Ufficiale.
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