Laddove per il contribuente beneficiario del bonus 110%, a seguito dei controlli eseguiti dall’Agenzia delle Entrate, dovesse scaturire il non diritto a goderne, cosa succede? Chi è chiamato a pagare, soprattutto nel caso in cui questi avesse optato per lo sconto in fattura o cessione del credito?
Bonus 110%: l’asseverazione e il visto di conformità
Il bonus 110% è goduto nella forma della detrazione fiscale, in 5 quote annuali di pari importo. Tuttavia, il beneficiario può, in alternativa alla detrazione, optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
In caso di opzione il contribuente è chiamato ad acquisire il visto di conformità da parte di un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).
Laddove poi, oggetto dei lavori siano quelli di efficientamento energetico (ad esempio la realizzazione di un cappotto termico) oppure interventi antisismici, occorre acquisire anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato.
Si tenga presente che, l’asseverazione è da acquisirsi non solo nel caso di opzione per sconto o cessione ma che nell’ipotesi in cui il contribuente decida di godere del bonus 110% nella forma della detrazione fiscale.
Assicurazione obbligatoria per le asseverazioni
I tecnici abilitati al rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni (ingegneri, architetti, ecc.) a tal fine sono obbligati ad avere una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.
Tale obbligo assicurativo serve a garantire ai propri clienti (beneficiari del bonus 110%) e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata (asseverazione infedeli, ecc.).
I controlli dell’Agenzia delle Entrate nel bonus 110%
Ad ogni modo, se dai controlli fatti dall’Agenzia delle Entrate, dovesse scaturire che il contribuente non avesse il diritto di godere del beneficio fiscale (ad esempio per mancanza dei requisiti tecnici attestati nell’asseverazione o ad esempio perché i lavori sono stati eseguiti in difformità urbanistica), l’unico soggetto verso cui l’amministrazione finanziaria provvederà a recuperare lo sgravio non spettate sarà il beneficiario del bonus 110% che ha esercitato l’opzione.
Quindi, l’Agenzia delle Entrate non si rivolgerà al tecnico che ha rilasciato l’asseverazione ma al contribuente, quale poi potrà a sua volta esercitare azione di recupero verso il tecnico facendo leva sull’assicurazione obbligatoria da questi sottoscritta.
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