Prima di approfondire la risposta alla domanda premettiamo due aspetti fondamentali.
La convivenza è una condizione richiesta nel momento in cui si attiva la procedura finalizzata all’esercizio della detrazione (quindi deve già essere iniziata al momento di inizio dei lavori) e i lavori devono essere effettuati su uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza (sarà possibile provarlo, per esempio, presentando uno stato di famiglia).
Non è invece richiesto che l’abitazione in cui convivono familiare e intestatario dell’immobile costituisca anche la loro abitazione principale; mentre è imprescindibile che i lavori siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si manifesta il rapporto di convivenza.
Altro aspetto fondamentale è che il diritto alla detrazione spetta in via esclusiva a colui che effettivamente sostiene le spese. In altre parole se le spese saranno sostenute dal proprietario solo quest’ultimo potrà portarsele in detrazione e se questo non avesse redditi da dichiarare (perché ad esempio a carico del coniuge) la detrazione per quell’anno andrebbe inevitabilmente perduta.
Concludendo se l’immobile in oggetto è uno di quelli in cui si concretizza lo status di convivenza (ad esempio è la casa delle vacanze) si ritiene possibile che il “familiare convivente”, che sostiene le spese di ristrutturazione, possa anche recuperarne una parte in detrazione (fermo restando che debbano sussistere gli altri requisiti previsti dalla normativa).
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, concludiamo con un chiarimento relativo al bonifico bancario: se questo viene effettuato da un conto corrente cointestato è importante che il codice fiscale del “beneficiario della detrazione” specificato nel bonifico sia solamente quello di colui che effettivamente ha eseguito la spesa per i lavori.
E’ possibile portare in detrazione spese per lavori fatte prima del rogito?