Le nuove regole sulla cessione dei crediti d’imposta da bonus edilizi quali superbonus, bonus ristrutturazione, facciate, ecc, potrebbero complicare le cose per chi esegue lavori per i quali fino ad oggi non era richiesto né il visto di conformità né l’asseverazione sulla congruità dei costi sostenuti. E’ il caso della sostituzione degli infissi o delle caldaie, per i quali opera l’esonero dal visto di conformità e dall’asseverazione al ricorrere di precise condizioni. Ad esempio c’è l’esonero se i lavori non superano l’importo complessivo di 10.000 euro o se rientrano nella c.
Visto di conformità e asseverazione. Quando servono?
Grazie alla Legge di bilancio 2022, non è necessario richiedere il visto di conformità e le relative asseverazioni/ attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per i bonus diversi dal 110.
Tale novità riguarda i bonus edilizi legati lavori/opere:
- già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 20021), del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale, e
- di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.
Le nuove regole sulla cessione del credito
Tenendo bene a mente quanto detto finora sull’esonero dal visto di conformità, vediamo come le nuove regole sulla cessione dei crediti edilizi rendono la vita difficile al contribuente che ha sfruttato un bonus diverso dal 110, per la sostituzione degli infissi o della caldaia.
Chi decide di acquistare o comunque di prendere in carico un credito edilizio, deve agire con una certa diligenza (vedi circolare Agenzia delle entrate n°23-2022).
Tuttavia, per limitare la responsabilità di chi rileva il credito, in fase di conversione in legge del DL Aiuti-bis, è stato approvato uno specifico emendamento.
Infatti, viene disposto che imprese e banche che prendono i crediti dal contribuente risponderanno insieme al contribuente di un’eventuale illegittimità del credito, solo in caso di dolo o colpa grave. Tale deroga vale soltanto per quei crediti rispetto ai quali vi è una documentazione completa, dunque: visti di conformità, asseverazioni e attestazioni ex art.121 del DL 34/2020. Per quei crediti più vecchi, rispetto ai quali non c’era ancora l’obbligo di visto o asseverazione, il cedente ossia il fornitore dei lavori, solo lui, è tenuto ad acquisirla , ora per allora (testo emendamento).
Dunque, dovrà provvedere ad ottenere visto di conformità, asseverazioni e attestazioni.
Difatti, la responsabilità è limitata per pochi.
Detto ciò, vediamo in che modo le nuove regole sulla cessione dei crediti edilizi rendono la vita difficile al contribuente che ha sfruttato un bonus diverso dal 110, per la sostituzione degli infissi o della caldaia e intendere cedere il credito.
Le complicazioni riguardano soprattutto i maggiori costi da sostenere.
Quali impatti sulla cessione dei crediti per la sostituzione di infissi e caldaie?
In base a quanto detto finora, chi ha fatto lavori non 110 per i quali non era ancora previsto l’obbligo di visto e asseverazione (sostituzione infissi, caldaia, ecc), se vorrà vendere a condizioni migliori il proprio credito dovrà richiedere comunque tali documenti per far sì che chi prenda il credito abbia una responsabilità limitata.
Ciò comporta dei costi aggiuntivi, ossia il prezzo da pagare ai professionisti per il rilascio del visto e della asseverazioni.
In merito, potrebbero arrivare a breve opportuni chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.