Il rifacimento del tetto è un intervento che potrebbe rientrare nel superbonus 110 sia quale intervento di risparmio energetico, se parliamo solo di impermeabilizzazione, sia proprio come intervento sulla struttura se finalizzato alla riduzione del rischio sismico. In tale caso si parla di super sismabonus 110.
Detto ciò, nel corso del tempo, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato diversi chiarimenti in merito soprattutto al caso specifico della coibentazione del tetto.
Tali chiarimenti devono essere considerati anche nel 2022, alla luce della recente proroga del superbonus disposta con la Legge di bilancio 2022.
Il superbonus per gli interventi di coibentazione del tetto
Con la Legge di bilancio 2021 è stato disposto che: gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (comma 66 Legge n°178/2020).
Dunque i lavori finalizzati alla coibentazione del tetto rientrano nel superbonus 110.
Nella circolare 24/E 2020 e nella n° 30/E, l’Agenzia delle entrate ha infatti chiarito che:
- rientrano tra le spese ammissibili al Superbonus, anche quelle per la coibentazione del tetto,
- a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno.
Inoltre, è necessario che, anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Più tardi, l’ENEA con apposito nota ha messo in chiaro le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.
Di recente con la risposta n° 779/2021, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che:
nel conteggio della percentuale del 25% della superficie disperdente lorda, la superficie del tetto, e del relativo sottotetto da trasformare in lavatoio, va esclusa.
In quanto, come indicato dall’istante, non è un locale riscaldato.
Difatti, rilevano solo le superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.
Il rifacimento del tetto con il super sismabonus
Al di là dei lavori di coibentazione, il superbonus 110 potrebbe essere ammesso anche laddove si eseguano interventi sulla struttura del tetto. Qui entrerebbe in gioco il super sismabonus 110. In tal caso, il rifacimento del tetto, ossia del solaio e del manto di copertura, rientra nel superbonus 110%.
L’eventuale costo di smaltimento dell’eternit potrebbe essere ammesso al 110 quale costo strettamente collegato alla realizzazione degli interventi. Infatti, nella circolare n°24/e 2020, l’Agenzia delle entrate cita i costi afferenti lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, quali spese ammesse al 110.