Come previsto per il bonus ristrutturazione (detrazione 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio), anche per il superbonus 110% potrebbe essere necessario inviare la comunicazione all’Asl (Azienda Sanitaria Locale) di competenza. Vediamo in quali casi.
Superbonus 110%: quando va fatta la comunicazione all’ASL
La regola prevede che la comunicazione preliminare all’Asl NON va fatta in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono tale obbligo.
Per contro, invece, la comunicazione è obbligatoria nei casi espressamente individuati dall’art. 99 del D.lgs. n. 81 del 2008, ossia:
- cantieri di cui all’articolo 90, comma 3 (si tratta dei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea
- cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui punto precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
Come fare la comunicazione all’ASL: l’omissione non è sanabile
Laddove necessaria, la comunicazione, deve essere inviata con raccomandata AR o altre modalità stabilite dalla Regione prima di iniziare i lavori e deve contenere le seguenti informazioni:
- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
- natura dell’intervento da realizzare
- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
- data di inizio dell’intervento di recupero.
Come risulta anche dalla Circolare n. 19/E del 2020, con riferimento al bonus ristrutturazione (ma ciò può ritenersi valido anche ai fini del superbonus 110%), l’omissione della comunicazione non è sanabile e la sua omissione “provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale”.
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