Lavoro accessorio occasionale Inps, il lavoro a voucher o buoni lavoro, oggetto di chiarimenti con la circolare n. 49 del 29 marzo 2013, alla luce delle novità introdotte dalla riforma del lavoro Fornero, la legge n. 92 del 2012.
Lavoro accessorio occasionale, la circolare Inps n. 49 del 2013
La legge ha apportato una significativa innovazione nella disciplina del lavoro accessorio occasionale, che vengono analizzate nella suddetta circolare Inps del 29 marzo scorso. In primo luogo si chiarisce per prestazioni di lavoro a voucher si debbano intendere quelle attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
Lavoro a voucher nel settore agricolo
Per ciò che invece riguarda l’utilizzo dei buoni lavoro nel settore agricolo, gli stessi limiti economici si applicano a quelle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università. ( Per maggiori dettagli si veda il nostro articolo Riforma del lavoro: voucher agricoli anche per i pensionati).
Lavoro accessorio occasionale, i soggetti coinvolti
A decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.
Per quanto riguarda invece la categoria dei pensionati, si precisa che possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.
Per ciò che invece riguarda i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, si prevede il limite massimo di 3.000 euro per anno solare da riferirsi al singolo lavoratore, come corrispettivo della prestazione di lavoro occasionale accessorio svolto.
Per quanto attiene i lavoratori stranieri, si include il reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.
Lavoro accessorio occasionale, quali committenti
Detto ciò per i lavoratori, la circolare Inps si sofferma anche sui datori di lavoro occasionale accessorio. Le nuove disposizioni sul lavoro a voucher, della riforma Fornero, prevedono uno specifico limite nell’impiego dei buoni lavoro con riferimento ai committenti imprenditori commerciali e professionisti. In particolare, fermo restando il limite economico dei 5.000 euro per prestatore nell’anno solare, le prestazioni occasionali e accessorie svolte in favore di tali categorie di committenti non possono superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente.
Il limite dei 2.000 euro trova applicazione anche nei confronti dei committenti professionisti, sia gli iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell’ordine, sia i titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, ed assicurati all’INPS presso la gestione separata.
Possono utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché nel rispetto dei vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno anche i committenti pubblici. Per committenti pubblici devono intendersi le Amministrazioni, gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato. Nella nozione di committente pubblico, deve essere ricompreso anche l’ente locale e pertanto devono intendersi superate le precedenti indicazioni che distinguevano l’impiego dei buoni lavoro per la tipologia di committenti pubblici e degli enti locali rispetto a un novero specifico e tassativo di attività e di prestatori.
Per quanto concerne l’aspetto economico, si precisa che per il committente pubblico vale il limite economico ‘generale’ fissato in 5.000 euro per prestatore.