Con la nota n° 109 del 27 gennaio 2022, l’Ispettorato Nazionale del lavoro, è tornato sull’obbligo di comunicazione preventiva per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
I chiarimenti forniti sono diversi e riguardano soprattutto l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo.
La comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale
Il D.L 146/2021, c.d decreto fiscale, ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività di impresa. L’impiego di tali lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
La novità è stata introdotta in fase di conversione del D.L. n. 146/2021 (vedi L. n. 215/2021), con una modifica al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n° 29 dell’11 gennaio 2022, ha analizzato le novità in parola fornendo specifiche istruzioni operative.
La comunicazione va inviata entro precise scadenze.
Le FAQ di ieri 27 gennaio
Con la nota n° 109 del 27 gennaio 2022, l’Ispettorato Nazionale del lavoro, è tornata sull’obbligo di comunicazione preventiva per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
I chiarimenti forniti sono diversi e riguardano soprattutto l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo.
Si riportano le principali FAQ.
Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa
in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale?
Si, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell’11.01.2022). Nel caso in esame, l’attività è invece inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot.
La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986, in termini analoghi rispetto a quanto indicato alla FAQ n. 2 (vedi FAQ precedente).
I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere
esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Come chiarito con la citata nota prot. n. 29 dell’11.01.2022, le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono tra l’altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c.
In ragione della ratio della norma volta a “…contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia
contrattuale” e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura
prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i
progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori
di articoli e testi.
Ulteriori chiarimenti
Ulteriori chiarimenti possono essere così riassunti:
- la comunicazione preventiva è necessaria anche per i lavoratori impiegati da remoto;
- l’obbligo comunicazionale non riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD;
- gli studi professionali, non organizzati in forma d’impresa, e gli Enti del terzo settore, non devono rispettare l’obbligo di comunicazione preventiva in parola.
Dunque, i chiarimenti forniti riguardano diversi aspetti operativi.