Busta paga più pesante per i collaboratori del lavoro domestico nel 2021. Colf e badanti godranno da quest’anno di un aumento retributivo per effetto dell’aggiornamento dei minimi salariali.
Il Ministero del Lavoro ha comunicato. In base agli accordi stipulati con le associazioni di categoria, gli importi minimi da corrispondere per il lavoro domestico nel 2020. Gli aumenti scaturiscono anche dagli aggiornamenti forniti dall’Istat in base alla variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo.
Lavoro domestico, le nuove retribuzioni 2021
A seguito dell’aggiornamento dei minimi salariali, lo stipendio mensile minimo dei collaboratori domestici parte quest’anno da 645,50 euro al mese.
La paga oraria minima, invece, per chi presta la propria collaborazione con contratto a ore, oscilla da 4,69 euro a 8,33 euro per il profilo più alto e quindi per coloro che offrono prestazioni maggiormente qualificate. Si tratta ovviamente di minimali retributivi sotto i quali il datore di lavoro non può scendere.
Indennità per vitto e alloggio
Per i collaboratori di lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter, ecc.) a pieno servizio o a mezzo servizio, se sono occupati per gran parte della giornata, sono previste anche indennità di vitto e alloggio.
Per quest’anno, però tali indennità non subiscono variazioni per effetto della variazione dell’inflazione (-0,3%). Dal 1 gennaio 2021, pertanto, il costo minimo del pasto è fissato a 1,96 euro, mentre quello dell’alloggio a 1,69 euro.
Sale invece l’indennità notturna, riservata in particolar modo a custodi e a personale di servizio in casa. A costoro, ai quali è riservato apposito alloggio dalle ore 21 alle ore 8 del mattino successivo, è riconosciuta una contribuzione 677,78 euro (minimo) al mese.
Per le badanti, invece, cioè coloro che assistono di notte persone disagiate e autosufficienti, la retribuzione minima viene portata da quest’anno a 1.021,27 euro al mese.
I lavoratori domestici conviventi
Sale invece e oscilla tra i 586,83 e i 680,71 euro al mese la retribuzione da corrispondere in favore dei lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super. Nonché degli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio. Al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici assunti in regime di convivenza entro le 30 ore settimanali (art. 15 co. 2 del CNNL).
Come al solito l’aumento riguarda solo coloro che retribuiscono il proprio collaboratore in base alle tariffe sindacali. Per i datori di lavoro domestico che corrispondono invece importi più elevati per la presenza di un superminimo assorbibile la retribuzione non subirà alcun mutamento essendo superiore a quella minima.