Continuare a lavorare dopo la pensione. E’ questo il dubbio che affligge molti lavoratori, soprattutto autonomi e liberi professionisti, che maturano il diritto alla rendita pubblica dopo una certa età e non se la sentono di smettere di colpo di esercitare il mestiere che hanno svolto per tutta la vita.
Si pensi, ad esempio, a un medico che cessa l’attività al raggiungimento dei requisiti anagrafici per andare in pensione. A un insegnante, un ricercatore o a un giornalista che vuole continuare a mettere a disposizione della società le proprie conoscenze e l’esperienza acquisita.
Il cumulo della pensione coi redditi da lavoro
Ebbene, dal 1 gennaio 2009 è possibile cumulare liberamente i redditi da lavoro con quelli da pensione. A stabilirlo è la legge 133/2008, varata sotto il governo Berlusconi, che ha riformato la precedente normativa che impediva di fatto la non cumulabilità delle due prestazioni. Unica cosa da sapere, i redditi cumulati sono sempre e comunque soggetti a tassazione Irpef ordinaria.
Ciò vale sia per le pensioni ordinarie che per quelle anticipate, quindi per la generalità dei pensionati. Tuttavia esistono delle eccezioni che è opportuno ricordare per non ritrovarsi sorprese al momento del pensionamento. La legge prevede infatti la cumulabilità della rendita solo per i lavoratori la cui prestazione è liquidata col sistema retributivo e contributivo (misto). Per i contributivi puri, invece, esistono dei limiti anagrafici (almeno 60 anni di età anagrafica per le donne e 65 per gli uomini) e contributivi (almeno 40 anni di contribuzione). Oppure la combinazione di entrambi: almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica.
Particolari eccezioni sono previste per le pensioni ai superstiti. In presenza di redditi, il beneficiario subisce una riduzione dell’importo mensile della pensione. Oggi i tagli vanno dal 25% per redditi diversi dalla rendita superiori a 22 mila euro, fino al 50% per redditi superiori 37 mila euro.
La pensione con le Quote
Una delle eccezioni al cumulo dei redditi da lavoro con la rendita è rappresentata dalle pensioni liquidate con Quota 100, 102 e 103. In tutti questi casi il legislatore ha introdotto per questa tipologia di pensione il divieto di cumulo se si realizzano nell’arco dell’anno redditi da lavoro superiori a una certa soglia.
Più precisamente, è previsto il divieto di cumulo con il lavoro dipendente o autonomo. Unica eccezione è data dai redditi derivanti da lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro all’anno. Il divieto di cumulo non è per sempre, ma solo fino al raggiungimento dell’età pensionabile a 67 anni per la pensione di vecchiaia.
Qualora il pensionato realizzasse nel periodo transitori redditi da lavoro per i quali è prevista la non cumulabilità, l’Inps sospende l’erogazione della pensione ed eventualmente, in caso di accertamento d’ufficio, procede al recupero degli indebiti. Questo vale anche per i redditi prodotti all’estero.
Ape Sociale e assegno di invalidità
Altri casi di incumulabilità della pensione con redditi da lavoro sono previsti nel caso di Ape Sociale e per l’assegno ordinario di invalidità. Nel primo caso è prevista la cumulabilità con redditi da lavoro subordinato nel limite di 8.000 euro all’anno. Mentre se il lavoratore svolge attività autonoma o occasionale, il limite per mantenere la prestazione è di 4.800 euro all’anno.
Per gli invalidi, invece, l’assegno è cumulabile col reddito da lavoro, sia autonomo che occasionale, ma l’importo è soggetto a una riduzione del 25% se il reddito conseguito annualmente supera di 4 volte il trattamento minimo (563,74 euro al mese). Al di sopra di tale soglia, l’assegno si riduce del 50%.
Sia nel caso di Ape Sociale che per l’assegno ordinario di invalidità, il divieto di cumulo decade al raggiungimento dei requisiti per la pensione ordinaria.
Riassumendo…
- Le pensioni ordinari e anticipate sono cumulabili coi redditi da lavoro.
- Per i superstiti è prevista la riduzione della pensione in caso di redditi sopra determinate soglie.
- Anche per gli invalidi è previsto il taglio della prestazione in caso di redditi da lavoro.
- Le pensioni liquidate con Quota 100, 102 e 103 non sono cumulabili con redditi da lavoro.
- Ape Sociale è cumulabile con redditi da lavoro fino a 8.000 euro.