Lavoro dopo Quota 100: rimborsi e buoni pasto contano come guadagno

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/E/2010 ha chiarito che i buoni pasto sono equiparabili a compensi in denaro e non possono essere convertiti in denaro.
3 anni fa
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buoni pasto

Per i lavoratori dipendenti i buoni pasto rappresentano un guadagno in denaro e devono essere soggetti a tassazione Irpef quando superano la soglia di €. 7,00 (buoni pasto elettronici) o €. 5,29 (buoni pasto cartacei). Per le aziende il costo di acquisto è interamente deducibile ai fini Ires.

Rispondiamo ad un quesito posto da un pensionato andato in pensione con Quota 100 che continua a collaborare con un’azienda.

“Ho letto un articolo sul vs quotidiano relativamente al limite di 5.000€ di compenso qualora si fosse andati in pensione con Quota 100.

La mia domanda si riferisce ad eventuali rimborsi spese come il rimborso chilometrico e/o il rimborso pasti vengano considerati un guadagno che contribuisce al superamento della quota 5.000€”.

Per rispondere al quesito bisogna comprendere la disciplina fiscale dei buoni pasto.

Lavoro dopo Quota 100: la disciplina fiscale dei buoni pasto

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/E/2010 ha chiarito che i buoni pasto sono equiparabili a compensi in denaro e non possono essere convertiti in denaro.

Trattandosi di veri e propri compensi corrisposti al lavoratore anche dopo Quota 100, questi devono essere sottoposti a tassazione Irpef, ai sensi dell’articolo 51 del DPR n. 917/86 (Tuir).

L’articolo 51, comma 2, del DPR n. 917/86 dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, quelle in mense organizzate da parte del datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di € 7,00 se il ticket è elettronico o € 5,29 se cartaceo.

Rispondendo al quesito pervenutoci in redazione possiamo chiarire che i buoni pasto erogati dal datore di lavoro non concorrono a formare reddito imponibile Irpef fino ad un importo complessivo giornaliero di € 7,00, con ticket elettronico o € 5,29, se cartaceo.

Ad esempio, se si ricevono buoni pasto elettronici dal proprio datore di lavoro per € 9,00 per ogni giorno lavorativo, di questi soltanto € 2,00 al giorno sarà oggetto di tassazione in busta paga ai fini Irpef.

Qual è l’importo tassato? Ben si comprende che il lavoratore dipendente post Quota 100 è chiamato a corrispondere le imposte sulla differenza tra il valore dei buoni pasto ricevuti e il valore soglia di €. 7,00/€. 5,29, a seconda che si tratti di buono elettronico o di buono cartaceo.

Si può continuare a lavorare dopo la pensione con Quota 100?

Chi percepisce la pensione con “Quota 100” e tornasse a lavorare, vedrebbe sospesa temporaneamente l’erogazione della misura previdenziale.

L’incumulabilità non prevede eccezioni, salvo per attività di lavoro autonomo “occasionale”, con un reddito inferiore ai 5.000 euro annui.

 

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