Sono molti gli italiani che decidono di emigrare all’estero per iniziare una nuova attività lavorativa ma che desiderano continuare a versare i contributi in Italia.
Rispondiamo ad un quesito posto da un lettore di Investire Oggi:
“A fine novembre 2021 dovrei andare in isopensione con 41 mesi di anticipo rispetto alla data di pensione. Avrei una domanda da farle se gentilmente mi può dare una risposta, mi hanno proposto di partire per la Svizzera e firmare un contratto di consulenza, volevo chiederle se la cosa è compatibile con la Isopensione o se ci potrebbero essere dei problemi.
Ho letto il vs. articolo ma vorrei essere sicuro prima di accettare se è compatibile con una attività fuori nazione”.
Lavoro all’estero e Isopensione: c’è compatibilità?
La Legge 92/2012 nonché la Circolare Inps 119/2013 (punto 16) prevede l’assoluta cumulabilità della isopensione con attività di lavoro dipendente o autonomo senza sanzioni o contrazioni della prestazione erogata anche se svolta all’estero.
Lavorare dopo la pensione è quasi sempre possibile: la ripresa dell’attività lavorativa genera il versamento dei contributi previdenziali all’INPS.
Questi permettono al pensionato di aumentare l’importo dell’assegno previdenziale e a costituire un’integrazione.
I redditi da lavoro ricollegabili ad attività svolta senza vincolo di subordinazione devono considerarsi redditi da lavoro autonomo.
Il pensionato, che svolge attività lavorativa autonoma all’estero, deve comunicare i redditi entro la scadenza prevista.
Lavoro all’estero e pensione: quando non sono cumulabili?
I redditi di pensione con quelli da lavoro non sono cumulabili nel caso di pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994, e in presenza di reddito da lavoro autonomo, che superi il trattamento minimo annuo.
Isopensione: cos’è e come funziona?
L’isopensione o assegno di esodo è un istituto introdotto dalla Legge Fornero, che permette di andare in pensione 7 anni prima.
Possono ricorrere all’Isopensione le aziende con più di 15 dipendenti che hanno avviato un piano di ristrutturazione, in accordo con i sindacati depositato all’INPS.
È l’INPS ad erogare materialmente l’assegno di esodo, dopo che l’azienda avrà provveduto al pagamento tramite una fideiussione bancaria.
L’isopensione è soggetta a tassazione ordinaria e non è reversibile, tranne nei casi di riscossione di pensione indiretta per la morte del beneficiario.
L’importo dell’assegno di esodo è pari al trattamento che spetterebbe al dipendente al momento in cui avrebbe diritto alla pensione esclusa la contribuzione figurativa.