Lavoro all’estero e pensione: come non perdere i contributi versati in Italia

Rispondendo ad un quesito confermiamo la possibilità di ricorrere alla totalizzazione prevista dall'accordo fra Italia e USA.
3 anni fa
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Rispondiamo ad un quesito posto da un lettore che vive e lavora all’estero:

“Da dieci anni vivo e ho lavorato a Boston: negli States percepisco l’assegno previdenziale. In Italia ho maturato 10 anni lavorativi in cui è compreso il periodo del servizio militare. Una volta presentata la domanda di totalizzazione all’INPS, i dieci anni maturati in Italia sono pochi o sono persi?”.

Lavoro all’estero e pensione: posso ricorrere alla totalizzazione dei contributi?

Rispondendo al quesito posto dal lettore di Investire Oggi confermiamo la possibilità di ricorrere alla totalizzazione prevista dall’accordo internazionale bilaterale fra Italia e USA.

Con “totalizzazione dei contributi” si intende la somma fittizia dei periodi assicurativi maturati nei diversi Stati membri per il perfezionamento e il mantenimento del diritto alle prestazioni.

In buona sostanza, i contributi versati restano acquisiti dall’assicurazione di ciascuno stato: per effetto della totalizzazione, l’Istituto preposto all’erogazione contabilizza che i periodi totalizzati siano stati maturati sotto la propria giurisdizione.

Pertanto, gli organi competenti degli Stati esteri, in questo caso gli Stati Uniti, determineranno il diritto alle prestazioni a loro carico, tenendo conto della contribuzione accreditata in Italia.

Lavoro all’estero e pensione: quali sono i contributi computabili?

Come sottolineato dallo stesso lettore i contributi computabili per la totalizzazione sono quelli obbligatori, figurativi (servizio militare, disoccupazione, ecc.), da contribuzione volontaria e da riscatto.

La totalizzazione è ammessa a condizione che il soggetto istante (lavoratore) possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che eroga l’assegno previdenziale.

Il periodo minimo, secondo l’accordo Italia-USA è pari a 52 settimane.

Ogni convenzione opera autonomamente rispetto ad altre convenzioni e stabilisce tra i Paesi i requisiti da osservare e le prestazioni da erogare.

L’Ente presso il quale viene presentata la domanda deve prendere contatto con gli Enti presso i quali è stato iscritto il soggetto istante.

Per la redazione della domanda si consiglia di rivolgersi a un professionista abilitato, ai fini del corretto computo delle contribuzioni.

Pensioni all’estero: a chi rivolgersi?

Come riporta l’INPS, l’Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Stati Uniti, stipulato il 23.5.73, entrato in vigore l’1.11.78, è stato successivamente modificato dall’Accordo aggiuntivo, stipulato il 17.4.84, entrato in vigore l’1.1.86.

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dagli Stati Uniti in regime di convenzione bilaterale, si consiglia la consultazione del sito del Social Security Administration, Istituzione di sicurezza sociale statunitense.

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