Il lavoro festivo che i lavoratori turnisti prestano durante le giornate festive va considerato come straordinario?
Ad esprimersi in materia è la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 28983 del 4 dicembre 2017 sulla vicenda dei ricorrenti che chiedevano la possibilità di cumulare l’indennità dovuta per il lavoro a turno nei giorni di festa con il compenso previsto dal loro contratto che prevede la maggiorazione dello stipendio per il disagio derivante dal lavoro festivo.
La sentenza della Cassazione
La Cassazione ha respinto il ricorso motivandolo in questo modo: “in continuità con il condiviso e consolidato indirizzo – originariamente espresso da Cass.
9 aprile 2010, n. 8458 (cui ha si è fatto riferimento nella sentenza impugnata), ma poi assurto al rango di “diritto vivente” essendo stato confermato, fra l’altro, dalle seguenti numerose ulteriori decisioni di questa Corte: Cass. 20 novembre 2012, n. 20344; 30 novembre 2012, n. 21524; 3 dicembre 2012, n. 21609, n. 21610, n. 21611; 12 dicembre 2012, n. 22799, n. 22800 e n. 22801; 18 dicembre 2012, n. 23349; 20 dicembre 2012, n. 23646; 28 maggio 2013, n. 13262 e n. 13263; 2 aprile 2014, n. 7726 – secondo cui per i dipendenti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, in funzione dell’esigenza di continuità del servizio (come i ricorrenti: dipendenti comunali appartenenti alla Polizia Municipale), ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come, ad esempio, in quella domenicale), deve essere esclusa la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi dell’art. 22 del CCNL di Compatto del 14 settembre 2000, con il compenso previsto dal successivo art. 24 dello stesso contratto; (…) con interpretazione che qui si intende confermare, è stato precisato che l’art. 22 cit. detta la speciale disciplina da applicare alle prestazioni rese – di regola e in via ordinaria – dai lavoratori turnisti, prevedendo, per l’ipotesi di prestazione in giornata festiva infrasettimanale, l’applicazione dell’art. 22, comma 5, del CCNL cit., che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione; tale speciale regime ha la sua ratio nel fatto che i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro possono essere chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi art. 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro; invece, l’art.
24 si applica alle situazioni nelle quali il lavoro non viene prestato entro il limite del normale orario di lavoro e quindi non riguarda i lavoratori turnisti, come si desume chiaramente dalla formulazione del testo della clausola contenuta nell’art. 24, comma 5, ove si fa riferimento proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale e gli si assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio”.
Straordinario: perchè per i turnisti non vale
Il lavoro dei turnisti, quindi, nei giorni di festa non va considerato come straordinario poiché tali lavoratori possono essere chiamati a svolgere le proprie prestazioni sia in giorni feriali sia in giorni festivi nel rispetto dei propri turni. La maggiorazione straordinaria, invece, si applica soltanto qualora il lavoro festivo venga svolto non nel limite del proprio orario di lavoro e proprio per questo non è applicabile ai lavoratori turnisti.
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