Il reddito da pensione può rappresentare un ostacolo all’accesso al regime forfettario? In alcuni casi si. Infatti, il reddito da pensione è assimilato a quello da lavoro dipendente e al pari di quest’ultimo, al superamento di determinati limiti, a prescindere dalla tassazione in Italia o dall’ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi, potrebbe comportare l’inapplicabilità del regime forfettario.
Vediamo in quali casi il reddito da pensione rappresenta un ostacolo all’applicabilità del regime forfetario, partendo dalla cause di esclusione previste per legge.
Il regime forfettario. Le cause di esclusione
In base alle previsioni di cui alla Legge n°190/2015, Legge di stabilità 2015, non possono accedere al regime forfettario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea. O in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. E che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Le ulteriori cause di esclusione
Gli altri esclusi
Inoltre, il regime in parola è precluso:
- agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente; - alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. Fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- a coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Indicazioni operative ribadite nella nostra guida ufficiale sul regime forfettario 2023.
Lavoro in pensione: chi può aderire al forfettario?
In base a quanto detto finora, la percezione di redditi da lavoro dipendente o di redditi ad essi assimilati come può essere considerata la pensione, potrebbe escludere la possibilità di sfruttare il regime forfettario.
Più nello specifico, come riportato nella risposta n°311/2023,
la previsione della citata lettera d ter) esclude dalla fruizione del beneficio in parola i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall’ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi.
In poche parole, è escluso il regime forfettario per i titolari di reddito da pensione oltre la soglia di 30.000 euro annui lordi. Ai fini della verifica della causa di esclusione in parola, rileva l’esistenza di tale tipologia di redditi (redditi da pensione o dipendente) e il loro ammontare.
Riassumendo…
- In alcuni casi il reddito da pensione rappresenta un ostacolo all’applicabilità del regime forfetario;
- è escluso il regime forfettario per i titolari di reddito da pensione oltre la soglia di 30.000 euro annui lordi;
- l’inapplicabilità del regime forfettario opera a prescindere dalla tassazione in Italia o dall’ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi da pensione o da dipendente.