Novità non positive per i datori di lavoro (committenti) che si avvalgono di lavoratori con prestazione occasionale. A prevederlo è un emendamento approvato al decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2022 (decreto-legge n. 146 del 2021), in fase di conversione in legge.
Ricordiamo che per “prestazioni occasionali” (senza partita IVA), si intendono una particolare forma di contratto senza alcun vincolo di subordinazione ma che richiede, in ogni caso, il rispetto di vincoli reddituali. In via generale, si può parlare di prestazione occasionale solo laddove, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il compenso percepito dal prestatore non superi il valore complessivo di 5.000 euro netti.
Lavoro occasionale senza partita IVA: le novità
Al fine di contrastare il lavoro irregolare, evitando l’utilizzo elusivo di questa particolare forma contrattuale ed al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l’emendamento approvato al decreto fiscale di cui in premessa stabilisce un importante obbligo per il datore che si avvale di lavoro occasionale.
In dettaglio si stabilisce che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori deve formare oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.
La violazione di tale obbligo comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Inoltre si stabilisce che l’Ispettorato del lavoro può adottare, verso il datore di lavoro, un provvedimento di sospensione laddove si riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.
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