Lavoro part time: se l’orario non è distribuito spetta il risarcimento del danno?

Nel contratto di lavoro part time deve essere ben indicata la distribuzione della giornata lavorativa, a chiarirlo una sentenza della Corte di Cassazione.
8 anni fa
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Lavoro part time, se l’orario non è distribuito nel contratto va riconosciuto al dipendente il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27553 del 30 dicembre 2016, si è espressa in merito riconoscendo al lavoratore un risarcimento del danno da parte dell’azienda.
Il lavoratore aveva stipulato con l’azienda un contratto part time senza che fosse previsto per iscritto l’esatta distribuzione e collocazione oraria o giornaliera dalla prestazione lavorativa.

Lavoro part time: il caso

La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una lavoratrice che aveva chiesto il risarcimento del danno perché nel contratto di lavoro part time, instauratosi fra le parti, mancava la distribuzione dell’orario nel giorno, nella settimana, nel mese e nell’anno.

Lavoro part time: la decisione della corte d’appello

La Corte d’appello aveva confermato il risarcimento del danno richiesto per circa 5 anni di rapporto di lavoro. Il datore di lavoro aveva previsto solo una durata minima di 80 ore di prestazioni, ma non la sua collocazione temporale. Inoltre la lavoratrice aveva l’obbligo di reperibilità, ed era stata sanzionata disciplinarmente, poiché il preavviso di chiamata avveniva con tempi troppo brevi. Solo in seguito, la collocazione dell’orario era stato fissato con turnazioni mobili.

I Giudici d’appello richiamano la sentenza n. 210/92 della Corte costituzionale, in cui si legge: in base alla quale nel contratto di lavoro a tempo parziale devono essere indicate, oltre alle mansioni, anche “la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno”. Nel contratto deve “essere indicata la distribuzione” della giornata lavorativa.

Lavoro Part time: ricorso rigettato

Con questa sentenza, il legislatore ha voluto escludere l’ammissibilità di un contratto part time nel quale il datore di lavoro ha pieno potere sulla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, senza dare la possibilità al lavoratore di programmare le altre attività, fuori dalla sfera lavorativa.

La Corte rigetta il ricorso del datore di lavoro.

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