La quota 100 è una misura che ha funzionato per tre anni, cioè dal 2019 al 2021. Infatti questa misura è cessata proprio il 31 dicembre 2021, dopo tre anni di sperimentazione. Dal primo gennaio successivo infatti nel sistema è entrata in scena la quota 102. Due misure simili in tutto, sia come struttura che come limitazioni. L’unica differenza è l’età minima di uscita che con quota 100 era fissata a 62 anni mentre con la quota 102 è salita a 64 anni. Fatta questa debita premessa, la notizia del giorno è una importante ordinanza della Consulta che ha di fatto bocciato una pronuncia di un giudice di Trento che aveva considerato incostituzionale una parte del vincolo relativo al cumulo della pensione con redditi da lavoro.
“Spettabile redazione, sono un lavoratore dipendente di 64 anni e ho appena completato i 38 anni di contribuzione versata. Vorrei andare in pensione con la quota 102 ma vorrei anche continuare a lavorare per il mio datore di lavoro. Fa così un mio collega di 68 anni che è andato in pensione nel 2021. Se resto sotto i 5.000 euro di reddito posso lavorare? So che esiste questo limite, è vero?”
Il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro
La lettera le nostro letture è eloquente nel dimostrare quanta confusione misure come quota 100 o quota 102 hanno prodotto nei lavoratori. Queste nuove misure hanno consentito usciti anticipate dal mondo del lavoro, ma con regole e vincoli diversi da quelli delle pensioni classiche, o meglio ordinarie. Per la quota 100 così come per la quota 102, che il nostro lettore intende sfruttare per andare in pensione in anticipo, sono in vigore divieti di cumulo dei redditi da lavoro con quelli di pensione.
Il lavoro autonomo occasionale è consentito entro determinati limiti
L’unico reddito cumulabile con la pensione per quotisti è quello da lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro di reddito annuo. Una attività saltuaria quindi, assoggettata a meno vincoli di una tipica attività di lavoro autonomo e nettamente diversa da una attività di lavoro dipendente. Però alcuni dubbi su questi limiti erano sopraggiunti a tal punto da avere interessato per esempio il tribunale di Trento che ha avanzato dubbi di presunta incostituzionalità su questo aspetto della norma. Una norma contraria all’articolo 3 della Costituzione, questa l’eccezione sollevata dal Tribunale di Trento. Nello specifico, contro la Costituzione il fatto che veniva consentito a chi svolgeva un’attività di lavoro autonomo occasionale di continuare a lavorare nonostante la pensione con quota 100, mentre lo stesso non veniva concesso ad un lavoratore dipendente. E nemmeno se in entrambi i casi si rispettava il paletto dei 5.000 euro annui di redditi da cumulare. Una discriminazione acclarata in contrapposizione con ciò che recita l’articolo prima citato e cioè che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Anche per la quota 102 il meccanismo di incumulabilità resta lo stesso
I giudici costituzionalisti infatti hanno confermato la versione originaria della misura. In pratica, conferma del divieto di cumulo di quota 100 con qualsiasi altro reddito da lavoro. Ad eccezione di quello autonomo occasionale fino a 5.000 euro. Una cosa che automaticamente si estende anche alla misura che ha sostituito la quota 100 nel 2022 cioè la quota 102. Secondo i giudici infatti paragonare le due attività lavorative non è ammissibile. Questo dal momento che per il lavoro dipendente è previsto il versamento della contribuzione previdenziale, mentre per il lavoro autonomo occasionale questo non è necessario. Nulla da fare per il nostro lettore quindi, che si trova in una situazione diversa da quella del collega che evidentemente è uscito dal lavoro con la pensione di vecchiaia ordinaria. Con questa misura non ci sono problemi di incumulabilità. E tra l’altro anche il nostro lettore subirà questo limite fino al compimento dei 67 anni di età. Infatti il divieto di svolgere attività lavorative diverse da quelle autonome occasionali si stoppa al raggiungimento dell’età pensionabile utile alla quiescenza di vecchiaia e quindi proprio a 67 anni.