Il riposo, come abbiamo ribadito in diversi precedenti articoli, è un diritto irrinunciabile del lavoratore non solo costituzionalmente ma è sancito anche dalla Legge. I contratti collettivi o quelli individuali possono stabilire dei turni di reperibilità o straordinari nei giorni di riposo ma questo non deve causare al lavoratore troppo stress o affaticamento al punto da non permettergli il recupero delle energie.
Se durante il giorno di riposo, quindi, il lavoratore è chiamato a svolgere attività lavorativa, questa dovrà essere compensata con
- Un riposo in un giorno diverso
- Retribuita con maggiorazioni secondo quanto previsto dal contratto.
Reperibilità: il lavoratore è obbligato?
La reperibilità, se non espressamente prevista nel contratto collettivo o in quello individuale di lavoro, non è obbligatoria e il dipendente, quindi, può rifiutarsi di essere reperibile nei suoi giorni di riposo senza incorrere in sanzioni disciplinari.
Questo perché secondo la Corte di Cassazione la reperibilità nei giorni di riposo è una prestazione accessoria che, pur essendo diversa dall’attività lavorativa, limita il godimento del riposo senza escluderlo del tutto.
Reperibilità: come viene pagata?
Essendo un patto aggiuntivo la reperibilità non prevista dal contratto di lavoro non è obbligatoria. Se prevista, però, non è equiparabile al lavoro che si svolge effettivamente. Si deve essere pronti ad essere chiamati al lavoro ma questo non significa perdere del tutto il riposo. Questo giustifica un trattamento economico diverso rispetto a quello di effettiva prestazione di attività lavorativa e non prevede la richiesta di un riposo compensativo.