Lavoro usurante e gravoso: quando si rientra nella quota 41

Chi rientra nei lavori usuranti e gravosi per poter accedere alla quota 41?
6 anni fa
2 minuti di lettura
Pensione
Buon giorno Signora Patrizia mi scuso per il disturbo vorrei gentilmente delucidazioni
a questo quesito.Sono un lavoratore nato nel 1960 lavoro da febbraio 1977 e attualmente
ho circa 41 anni e tre mesi di contributi,lavoro in una ditta a ciclo continuo 7 giorni su sette
ma sono giornaliero in quanto assistente al capo reparto e faccio il servizio di reperibilità
settimanale da lunedì a lunedì h24 con frequenza ogni 3/4 settimane da 33 annni e con chiamate
 e interventi sia la notte che sabato e domenica.LA MIA DOMANDA è POSSO RIENTRARE NEI
LAVORI GRAVOSI O USURANTI ???? in quanto  sono un PRECOCE avendo più di 2 anni di contributi
 prima del diciannovesimo  di età.
Certo di una SUA gradita risposta  la Ringrazio anticipatamente augurandole BUONE FESTE. 
Purtroppo non posso risponderle con certezza ma cercherò di darle una panoramica per capire se rientra nei lavori usuranti o in quelli gravosi.

Chi rientra nei lavoratori gravosi?

Rientrano nei lavori gravosi quei soggetti che svolgono lavori più fticosi della norma ma non talmente faticosi da rientrre nei lavori usuranti. Diciamo quindi, che il lavoro gravoso è una via di mezzo tra il lavoro e il lavoro usurante.

  • addetti alla concia di pelli e pellicce;
  • addetti ai servizi di pulizia;
  • addetti spostamento merci e/o facchini;
  • guidatori di gru o macchinari per la perforazione nelle costruzioni;
  • infermieri o ostetriche che operano su turni;
  • gli operai agricoli
  • operai siderurgici.
  • operai edili o manutentori di edifici;
  • operatori ecologici e tutti coloro che si occupano di separare o raccogliere rifiuti;
  • conducenti di camion o mezzi pesanti in genere;
  • conducenti treni e personale viaggiante in genere;
  • maestre/i di asilo nido e scuola dell’infanzia;
  • chi cura, per professione, persone non autosufficienti
  • lavoratori marittimi,
  • i pescatori,

Non so se il suo lavoro rientra tra quelli sopra elencati.

Chi rientra nei lavoratori usuranti?

Il lavoro ususrante, secondo quanto stabilito dalla legge, è quello per il quale è richiesto un impegno sia fisico che mentale talmente intenso e continuativo da portare all’usura del corpo e della mente.

Proprio per questo chi svolge mansioni usuranti è previsto un anticipo del limite dell’età pensionabile a causa dell’aumento degli infortuni sul luogo di lavoro, all’esposizione di agenti dannosi ma anche un’aspettativa di vita ridotta.

lavoratori impegnati nelle seguenti mansioni particolarmente usuranti:

  • “Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  • “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e   ornamentale;
  • “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  • “lavori in cassoni ad aria compressa”;
  • “lavori svolti dai palombari”;
  • “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  • “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • “lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Escludendo i lavoratori notturni, in cui lei non rientra, fanno parte dei lavoratori usuranti anche:

  • lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, ovvero i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’Inail, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
  • conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.
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