Ora che le banche possono beneficiare di una cessione del credito libera e per singole rate annuali, il mercato della cessione del credito dovrebbe riprendersi o quantomeno la situazione, rispetto agli ultimi mesi, dovrebbe migliorare. Infatti, negli ultimi mesi la situazione è stata drammatica sia per le imprese che per i contribuenti. Le imprese dal canto loro non accettavano più lavori subordinati all’applicazione delle sconto in fattura mentre i contribuenti hanno avuto molte difficoltà a farsi accettare la cessione credito da banche, assicurazioni o Poste italiane.
La situazione potrebbe cambiare grazie alla nuove regole introdotte dal D.L. 50/2022, c.d. decreto Aiuti, che permette alle banche di cedere il credito ai propri clienti professionali.
Cessione del credito. Ultime novità
L’art.14, comma 1. lett. b) del decreto Aiuti, dispone che:
Alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti clienti professionali(..) privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Per effetto di tale disposizione, le banche non dovranno attendere più la quarta cessione per trasferire il credito ai propri correntisti. La cessione potrà essere effettuata in favore dei clienti professionali anche prima della 4° cessione. La 4° cessione era stata introdotta in precedenza dal D.L. 17/2022, c.d. decreto bollette, post conversione in legge.
Come orientarsi rispetto alla novità?
I continui cambiamenti delle norme che regolano la cessione del credito, hanno mandato in confusione sia le imprese che devono eseguire i lavori edilizi per i quali è possibile effettuare lo sconto in fattura o la cessione del credito, sia i contribuenti.
Ad oggi, la cessione del credito deve rispettare le seguenti regole:
- la prima cessione può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto anche se non ha nulla a che fare con i lavori che hanno generato la detrazione;
- la 2° e la 3° solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia;
- la quarta cessione può essere effettuata dalla banche in favore dei propri clienti professionali.
Su tale ultimo punto, si intendono per clienti professionali:
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- ecc.
La cessione del credito può essere effettuata anche per singola rata annuale di cui si compone la detrazione.
Anche Cassa depositi e prestiti ha ripreso ad accettare i crediti edilizi.