Con la conversione in Legge (n. 77 del 17 luglio 2020) del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) sono state introdotte nuove misure per lo sport, anch’esso fortemente colpito dall’emergenza sanitaria ed economica dal Covi-19 (le manifestazioni sportive sono state oggetto di stop da parte del governo e solo da poco sono riprese con tutte le dovute limitazioni e precauzioni del caso).
In primis si ricorda che con l’art. 95 comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), il legislatore aveva disposto, con decorrenza 17 marzo 2020 e fino al 31 maggio scorso, la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
Interessati dalla misura erano le federazioni sportive nazionali; gli enti di promozione sportiva; le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Ora il comma 1 dell’art. 216 del decreto Rilancio come convertito in legge, proroga il predetto termine del 31 maggio al 30 settembre 2020.
Versamento canoni di locazione impianti sportivi: c’è la proroga al 30 settembre
Lo stesso art. 95 comma 1 del decreto Cura Italia, aveva previsto la possibilità, per i medesimi soggetti di cui sopra, di versare in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni ed interessi, i canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento dei predetti impianti sportivi. In alternativa era prevista la possibilità di versare in 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di giugno.
Con il decreto Rilancio, viene prorogato il citato termine al 30 settembre prossimo e resta ferma la facoltà di pagamento rateale. Tuttavia, le rate scendono a 3 di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.
Come si legge dal dossier al decreto, “La modifica è stata motivata dalla necessità di impedire l’impatto sui saldi di finanza pubblica dell’esercizio successivo”.
Impianti sportivi in concessione o gestione: è possibile rivedere gli accordi?
Sempre in ragione della sospensione delle attività sportive, è stata prevista la possibilità per le parti dei rapporti di concessione in godimento, comunque denominati, o di gestione degli impianti sportivi pubblici, di accordarsi tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, per la revisione dei rapporti concessori in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (ossia 19 luglio 2020), mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori 3 anni.
Il comma 2 del menzionato art. 216 chiarisce che “la revisione può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi”. Viene altresì precisato che:
- la revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione;
- in caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto (in tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto).
Le altre misure per lo sport: riduzione canone di locazione per palestre, piscine ed altri impianti
Altra misura di favore è rappresentata dalla riduzione, limitatamente alle mensilità da marzo a luglio 2020, dei canoni di locazione di palestre, piscine e ogni altro impianto sportivo di proprietà di soggetti privati.
Infine, viene ammessa la possibilità di avere il rimborso (tramite restituzione dell’importo pagato oppure tramite voucher dello stesso valore) per gli abbonamenti, anche di durata uguale o superiore a un mese, relativi all’accesso a impianti sportivi, a causa della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta alla sospensione delle attività sportive, disposta dalle misure di contenimento del virus Covid-19.
In questi casi, la procedura prevede che il soggetto interessato debba presentare entro 30 giorni dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio), istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo a sua volta, entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta richiesta dovrà erogare il rimborso (se rilascia il voucher questo dovrà essere incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva).