Taglio del cuneo fiscale e rivalutazione anticipata delle pensioni.
Sono queste le due importantissime misure approvate ieri dal Consiglio dei Ministri nel decreto Aiuti-bis.
Ecco chi ne beneficerà.
Il taglio del cuneo fiscale
L’art.19 del decreto aiuti-bis prevede interventi per il taglio del cuneo fiscale. In poche parola i lavoratori dipendenti pagheranno meno contributi in busta paga e dunque riceveranno uno stipendio più alto.
In particolare, l’esonero contributivo di cui alla Legge di bilancio 2022 sarà incrementato di un punto percentuale e passa dallo 0,8% all1,8%.
Quando si parla di esonero contributivo, si fa riferimento alle previsioni di cui di cui al comma 121 della Legge 234/2021, Legge di bilancio 2022 che scontano dello 0,8% i contributi IVS a carico del lavoratore dipendente.
L’esonero riguarda coloro che hanno un reddito annuo non superiore a 35.000 euro.
Questo quanto prevede il decreto aiuti-bis:
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 15 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un punto percentuale. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
In sintesi, il taglio del cuneo fiscale passa dallo 0,8% all’1,8%.
La rivalutazione delle pensioni. Anticipo ad ottobre 2022
Oltre al taglio del cuneo fiscale, il decreto anticipa gli effetti della rivalutazione delle pensioni.
In particolare, la variazione definitiva nella media 2021 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per l’anno 2022 e’ stata pari all’1,9 per cento (Comunicato ufficiale dell’ISTAT del 17 gennaio 2022).
Nello specifico:
- per le pensioni di gennaio e febbraio, l’Inps ha utilizzato l’indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, come elaborato dal competente Coordinamento generale statistico attuariale, pari all’1,6%;
- sulle pensioni di marzo sono state applicate le differenze di perequazione laddove spettanti, considerato l’adeguamento provvisorio all’1,7% rispetto alla percentuale dell’1,6%;
- l’adeguamento definitivo da 1,7% a 1,9%, come da incremento dell’indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall’Istat (Comunicato ufficiale dell’ISTAT del 17 gennaio 2022), avrebbe avuto effetto da gennaio 2023.
Il decreto Aiuti-bis anticipa l’effetto della rivalutazione definitiva già ad ottobre.
Dunque, il conguaglio ai fini della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 viene anticipato al primo ottobre 2022.
Ulteriori novità sulle pensioni
Inoltre, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, è anticipata per una quota pari al 2% per le pensioni di ottobre, novembre e dicembre 2022. Inclusa la tredicesima mensilità.
Beneficeranno di tale ultima previsione, coloro che hanno un assegno mensile complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro.
Attenzione:
Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dalla presente lettera l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Dunque i pensionati con un assegno mensile non superiore alla suddetta soglia, riceveranno un anticipo sulla rivalutazione che tiene conto dell’inflazione nei primi 9 mesi dell’anno 2022.
Secondo i sindacati, gli aumenti oscilleranno tra € 10,49 per le pensioni minime e 51,39 € per quelle pari a 5 volte la minima.
Si ricorda che la rivalutazione dipende dalle fasce di reddito (Fonte Inps):
- 100% dell’inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo;
- 90% dell’inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
- 75% dell’inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo.
Il trattamento minimo di riferimento in pagamento dal primo gennaio 2022 è pari a 523,83 euro.