Le spese di rappresentanza nel modello Redditi

Spese di rappresentanza nel Modello dei Redditi: vanno rispettati precisi requisiti di inerenza.
4 anni fa
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Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti a specifici  requisiti di inerenza.

Tali spese devono essere indicate nel modello Redditi attraverso della variazioni in aumento e diminuzione. Tali variazioni sono necessarie considerati  i diversi criteri di determinazione del reddito civilistico e fiscale.

Ecco in chiaro quando una spesa è considerata di rappresentanza e quanto può essere dedotto dal reddito d’impresa.

Le spese di rappresentanza: il requisito dell’inerenza

Affinché le spese di rappresentanza siano deducibili è necessario che siano rispettati i requisiti di cui all’art.

108 del dPR 917/86 (TUIR); inoltre, si deve tenere conto degli specifici requisiti di inerenza stabiliti dal Ministero dell’economia e delle Finanze (M.E.F.). Il riferimento è al decreto attuativo del 19 novembre 2008.

A tal proposito, si considerano inerenti, sempre che effettivamente sostenute e documentate:

  • le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi,
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni.

Difatti, il loro sostenimento deve rispondere a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa. Ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Quali sono nello specifico le spese di rappresentanza deducibili?

Nel rispetto del requisito dell’inerenza, sono deducibili quali spese di rappresentanza quelle per:

  •  viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attivita’ promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attivita’ caratteristica dell’impresa;
  •   feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festivita’ nazionali o religiose;
  •   feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
  •   ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa.

Altresì, può essere inquadrata quale spesa di rappresentanza ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente ( i c.d. omaggi), ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili.

A tal proposito, sono deducibili integralmente gli omaggi  di valore unitario non superiore a euro 50. In tale caso non operano gli scaglioni sopra evidenziati.

La deducibilità delle spese di rappresentanza

La deducibilità delle spese di rappresentanza è rapportata ai ricavi della gestione caratteristica dell’impresa. Ricavi dichiarati nello stesso periodo d’imposta in cui sono sostenute le spese.

In particolare, le spese in parola sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute nelle percentuali di seguito individuate:

  • 1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
  • 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni
  • 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Difatti, le spese eventualmente eccedenti il predetto limite, sono indeducibili.

Le spese per alberghi ed alimenti

Laddove le spese di vitto e alloggio si configurano quali spese di rappresentanza, la deducibilità è ammessa:

  • nei limiti del 75%;
  • applicando gli scaglioni di deducibilità sopra analizzati ( 1,5%; 0,6%, 0,4%).

Difatti, opera un doppio limite.

Al contrario, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande considerate quali “ospitalità clienti”  non costituiscono spese di rappresentanza, In tale caso  sono deducibili nel limite del 75%. Senza applicare gli scaglioni di deducibilità.

La deducibilita’ delle spese in esame è subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalita’ dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

Regole ad hoc per le imprese di nuova costituzione

Per le imprese di nuova costituzione:

  • le spese di rappresentanza (compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza)
  • sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi,

possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo.

L’inserimento nel modello Redditi

L’indicazione delle spese di rappresentanza nel modello Redditi passa dalla compilazione dei righi RF23 e RF 43.

In pratica, nel rigo RF23 (variazioni in aumento) , va indicato:

  • in colonna 1, le spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande;
  • in  colonna 2, le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, diverse dalle precedenti.

In colonna 3, oltre agli importi indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri esercizi. Ai sensi dell’art. 109, comma 4, del TUIR.

Nel rigo RF 43 ( variazione in diminuzione), per la quota deducibile,

  • in colonna 1, va indicato il 75% delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande;
  • in colonna 2, vanno indicate le spese di rappresentanza, comprese le spese indicate in colonna 1, per l’ammontare deducibile in base agli scaglioni di deducibilità sopra analizzati.

Nella colonna 3, oltre all’importo di colonna 2, trova posto oltre alle spese indicate in colonna 2 ,  il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rappresentanza.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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