Leasing prima casa 2016: alternativa al mutuo per l’acquisto

Leasing immobiliare prima casa: per gli under 35 sconto Irpef del 19% per canoni fino a 8mila euro e maxirata finale fino a 20mila euro.
9 anni fa
2 minuti di lettura

 

Leasing prima casa: cosa cambia?

L’emendamento chiarisce che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione dell’utilizzatore che pagherà un canone per un periodo di tempo concordato; alla scadenza del contratto l’utilizzatore potrà:

  • riscattare la casa ad un prezzo prestabilito e inferiore al valore stabilito;
  • restituire l’immobile al concedente;
  • chiedere al concedente di rinnovare il contratto di leasing immobiliare con le stesse condizioni o con condizioni economiche diverse.

 

Come pagare il canone di leasing se ci sono difficoltà spiacevoli (perdita del lavoro)?

Il corrispettivo, o canone, che l’utilizzatore pagherà all’intermediario dovrà tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto di leasing.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’utilizzatore, il concedente o intermediario avrà diritto alla restituzione del bene. In caso di difficoltà da parte dell’utilizzatore, come la perdita del lavoro, sarà possibile sospendere il pagamento del canone periodico per una sola volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi. La sospensione non comporterà nessuna commissione o ulteriore spesa. L’emendamento permette di ricorrere a questa nuova misura, alternativa al mutuo, per un periodo di 5 anni, ovvero dal 2016 al 2020.

Articolo precedente

Festa di Capodanno: quando si deve pagare la Siae e tariffe

Articolo seguente

Testamento congiunto o reciproco: quali differenze?