La Legge 104 (L. 104/92 del 5 febbraio) compie 30 anni. Considerato da sempre la normativa di riferimento per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, col tempo il testo ha esteso le sue tutele a chi soffre di particolari disagi, ma anche a chi assiste persone (parenti o familiari) in condizioni di difficoltà.
Ma, tre decenni dopo la sua approvazione, l’elenco aggiornato e completo delle malattie che danno diritto alle agevolazioni come si è evoluto?
I destinatari della Legge 104
La Legge 104, all’art.
Il testo, inoltre, stabilisce che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale del soggetto, in maniera correlata all’età e in modo da rendere necessario un intervento assistenziale (permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione), la situazione assume connotazione di gravità.
È importante individuare e definire le situazioni di gravità perché le stesse possono dare precedenza nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Ad accertare la minorazione e l’eventuale situazione di gravità sono le unità sanitarie locali, ricorrendo alle commissioni mediche integrate da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso la struttura.
Legge 104: criteri di valutazione e di riconoscimento
La normativa vigente, riconosce una minorazione all’assistito Inps tenendo conto dell’incidenza di eventuali infermità e/o menomazioni anatomo-funzionali sulla capacità lavorativa, valutandone poi – in percentuale – il pregiudizio che queste possono comportare. Ci sono infermità cui è attribuita una percentuale “fissa”, altre per le quali l’invalidità è riferita a una o più fasce successive di dieci punti percentuali, individuate secondo classi funzionali definite in base a criteri di evidenza clinica.
Alcune infermità sono state accorpate dall’Inps, mentre per quelle non presenti nell’elenco dell’Istituto si può procedere di volta in volta alla valutazione del danno in via analogica indiretta, o per equivalenza, con riferimento ad infermità analoghe tabellate e di pari gravità.
Elenco aggiornato e completo delle malattie che danno diritto alle agevolazioni 104
L’elenco delle malattie che danno diritto alle agevolazioni riconosciute dalla Legge 104 è contenuto in una tabella Inps, aggiornata e completa di tutte le patologie, che distingue vari gruppi e sottogruppi.
L’Inps, nel collegare la gravità di una patologia ad una correlata percentuale di invalidità, identifica come malattie per cui spettano le agevolazioni 104:
- deficit funzionali all’apparato cardiocircolatorio relativi a funzione di pompa, riserva coronarica, funzione valvolare, ritmo cardiaco, cardiopatite congenite, trapianto cardiaco, pericarditi, ipertensione arteriosa, aneurismi all’aorta, arteriopatie ostruttive periferiche, flebopatie;
- disturbi all’apparato respiratorio, digerente (come patologia gastro-enterica o epatopatie croniche), urinario;
- malattie all’apparato endocrino come diabete mellito, ipoglicemie, distiroidismi, acromegalia, obesità, insufficienza Corticosurrenale;
- deficit funzionali all’apparato osteoarticolare e locomotore, ovvero a cranio – Gabbia toracica, nell’arto superiore, al bacino – Rachide e/o all’arto inferiore;
- malattie dell’apparato neurologico come Sclerosi Multipla, demenza, malattie muscolari, malattie del SNC con compromissione della forza, Parkinson, epilessia, afasia, atassie, spina Bifida;
- disturbi di tipo psichico come psicosi, schizofreniche, psicosi affettive, disturbi nevrotici ed altri disturbi psichici, disturbi del comportamento alimentare, di personalità, disturbi psichici non psicotici da danno cerebrale, ritardo mentale;
- deficit dell’apparato uditivo e vestibolare e visivo;
- malattie dell’apparato fisiognomico, stomatognatico e fornatorio ;
- patologie legata all’apparato riproduttivo femminile o maschile;
- ogni patologia congenita o malformativa;
- malattie rare, reumatiche (artrite, artrosi etc.), ematologiche non neoplastiche;
- patologie di natura dermatologica gravi e compromettenti.
Legge 104, la differenza tra infermità uniche e infermità plurime
La normativa, nella valutazione delle patologie riconosciute dalla Legge 104, distingue le infermità uniche dalle infermità plurime.
Fermo restando che il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa generica, nel caso di infermità unica la percentuale dell’invalidità permanente viene espressa utilizzando:
- la percentuale fissa di invalidità, quando l’infermità corrisponde, per natura e gravità, esattamente alla voce tabellare (colonna “fisso”);
- una misura percentuale compresa tra i valori estremi ( “min – max”) indicati per le infermità tabellate in unica fascia;
- una misura percentuale di invalidità compresa tra i valori estremi ( “min – max”) della fascia corrispondente alla specifica classe quando per l’infermità siano previste più classi funzionali, con ricorso al criterio analogico con riferimento a minorazioni analoghe o di analoga gravità se l’infermità non risulta elencata in tabella.
Nel caso di infermità plurime, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti:
- sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri individuati e tenendo conto delle eventuali variazioni;
- di seguito tali percentuali sono integrate con criteri diversi a seconda che le menomazioni dovute alle infermità riscontrate, tabellate e/o non tabellate, risultino tra loro in concorso funzionale (menomazioni che interessano lo stesso arto, organo, apparato o sistema organo-funzionale, ovvero che incidono su organi od apparati strettamente sinergici) ovvero semplicemente coesistenti (allorché sono
interessati organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro).
Calcolo percentuale invalidità Legge 104
Fatte queste premesse, l’Inps fa una distinzione tra infermità coesistenti e infermità concorrenti.
In caso di infermità coesistenti, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione, si esegue un calcolo riduzionistico mediante la formula di Balthazard, in cui i valori percentuali sono sempre espressi in decimali. In base a tale formula l’invalidità totale finale è uguale alla somma delle invalidità parziali, diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà: (0,20+0,15)-(0,20×0,15) = 0,32 e quindi 32%. In caso di più infermità, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo.
Per le infermità concorrenti, in alcuni casi il concorso è direttamente indicato in tabella (danni oculari, uditivi, degli arti, ecc.). Altrimenti, valutate separatamente le singole menomazioni, si procede ad una valutazione complessiva; quest’ultima non deve mai consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale che tenga conto della globale incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto. A tal fine si applica la seguente formula: IT=(ST + FP):2, dove ST sta per la somma delle singole invalidità ed FP è il risultato della formula riduzionistica proporzionale di Balthazard.
Inoltre, ai fini della valutazione, dovrà essere presa in considerazione la possibilità o meno dell’applicazione di apparecchi protesici. La possibilità di applicazione di protesi ben tollerate ed efficaci, infatti, comporta un’attenuazione della gravità del pregiudizio funzionale e di conseguenza, la riduzione della percentuale di invalidità (qualora non altrimenti previsto in tabella) fino a dieci punti percentuali.