Legge 104/92: assenza da lavoro e ricovero ospedaliero

I destinatari della tutela lavoratori fragili e disabili Legge 104/92 sono i soli lavoratori dipendenti pubblici e privati.
4 anni fa
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L’articolo 1 comma 481 della Legge di Bilancio 2021 prevede dal 1º gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 una tutela particolare a beneficio di lavoratori disabili con handicap grave ex Legge 104/1992 e lavoratori fragili.

L’assenza dal lavoro viene equiparata al ricovero ospedaliero con conseguente diritto alla copertura economica INPS prevista per gli eventi di malattia.

La tutela riservata ai lavoratori fragili era stata prorogata al 15 ottobre 2020 ad opera del Decreto “Agosto”.

Legge 104, tutela lavoratori disabili: a chi spetta?

La Tutela lavoratori fragili e disabili prevista dalla Legge 104/92 opera con riferimento a:

  • Lavoratori fragili, come tali si intendono coloro che sono in una condizione di rischio da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche,
  • Disabili con handicap in condizione di gravità riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992.

La Legge n. 104/1992 (articolo 3 comma 1) definisce “portatore di handicap” colui che presenta una

“minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

La connotazione di “gravità” è riservata a chi ha una minorazione singola o plurima, con conseguente riduzione dell’autonomia personale correlata all’età, tale da rendere necessario

“un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

Tutela lavoratori fragili e disabili Legge 104: chi sono i destinatari?

I destinatari della tutela lavoratori fragili e disabili Legge 104 sono i soli lavoratori dipendenti pubblici e privati, con esclusione di coloro che sono iscritti alla Gestione separata INPS.

Tutela lavoratori fragili e disabili: indennità INPS

Dal punto di vista della tutela economica INPS, gli eventi di malattia sono a carico dell’INPS con eventuale integrazione del datore di lavoro, se prevista dal Contratto Collettivo.

L’indennità INPS è riservata a:

  • Aziende del “Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati” per i lavoratori salariati;
  • Aziende inquadrate nel settore “Industria”, limitatamente a operai e lavoratori a domicilio;
  • Aziende del settore “Agricoltura” per OTI, OTD, salariati fissi, braccianti fissi e piccoli coloni.
  • Aziende del settore “Commercio”, per operai, impiegati e lavoratori a domicilio.

La tutela economica INPS opera a partire dal quarto anno di malattia.

Tutela lavoratori fragili e disabili: calcolo dell’indennità INPS

L’indennità INPS si calcola prendendo a riferimento:

  • la retribuzione lorda relativa al mese precedente l’inizio della malattia;
  • l’ammontare mensile di tredicesima ed eventuale quattordicesima.
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