Salve,
gentilmente Le chiedo un’ informazione sul trasferimento di sede di lavoro per Legge 104 per mio conto. Da giugno 2017 sono stata dichiarata invalida al 100% (al momento fino a giugno 2019 ) in seguito ad una malattia avuta a marzo 2017 e tuttora usufruisco dei permessi della Legge 104 per me stessa. Attualmente sono dipendente presso una società privata di call center di Roma ( Teleperformance Group ) sita in via di Priscilla ( Roma Nord) che dista da casa mia (Roma sud) circa un’ ora e trenta con i mezzi pubblici. Avrei la necessità ora, per ragioni di stress e per evitare troppi spostamenti che mi inducono a svegliarmi alle 5 del mattino per recarmi al mio posto di lavoro, di essere trasferita alla sede di lavoro più vicina al mio domicilio sita in via Mantegna nel comune di Fiumicino, alla quale arriverei in auto con un quarto d’ ora.
Allora Le chiedo, è possibile scegliere e quindi essere trasferita, con la Legge 104, nella sede di lavoro più vicina al proprio domicilio anche se si trova in un altro comune ma più vicina?
Chiaramente se tutto ciò non mette a rischio il mio posto di lavoro.
La ringrazio in anticipo e rimango in attesa di una Sua gentile risposta.
La legge 104 del 1992 tutela i diritti delle persone disabili prevedendo delle agevolazioni sulla scelta della sede di lavoro e sul trasferimento di sede di lavoro per i dipendenti disabili.
Tali agevolazioni sono finalizzate a ridurre i disagi della lontananza tra domicilio e sede di lavoro ma i destinatari di tali agevolazioni sono soprattutto i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, infatti:
- l’art. 21 della legge 104/92 prevede che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di:
- scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
- precedenza in sede di trasferimento a domanda;
- l’art. 33 – comma 6 della legge 104/92 prevede che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 (permessi di due ore al giorno o di tre giorni al mese), ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso“.
Come si nota, infatti, l’articolo 1 che riguarda la scelta di priorità delle sedi disponibili e la precedenza in sede di trasferimento, è preclusa ai dipendenti del settore privato. L’articolo 33, invece, si applica sia ai dipendenti del pubblico impiego che a quelli del settore privato.
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