Legge 104. Quando si applica l’Iva al 4% sui cellulari? (risposta n° 282 Agenzia delle entrate)

L'Agenzia delle entrate ha fatto il punto sull'acquisto del cellulare con la legge 104 che permette di pagare l'Iva al 4%
2 anni fa
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Acquisto cellulare con legge 104. Si applica sempre l’Iva al 4% o ci sono dei limiti al numero di dispositivi acquistabili con l’Iva ridotta? Quali documenti servono per sfruttare l’agevolazione?

Ebbene, a tali domande ha dato riscontro l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 282 del 4 aprile.

I portatori di handicap di cui all’art. 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104, godono di una serie di agevolazioni che riguardano anche l’acquisto di  beni quali ad esempio la macchina, i cellulari e altri dispositivi che possono essere d’aiuto nella vita quotidiana di colui che è affetto da disabilità.

Per quanto riguarda l’acquisto di sussidi tecnici e informatici, compresi i cellulari,  il legislatore ai fini dell’applicazione dell’Iva al 4% anziché al 22%, prevede che il beneficiario debba essere in possesso di una specifica documentazione. Vediamo quali sono i documenti che si devono possedere per l’acquisto del cellulare con la Legge 104.

L’Iva al 4% per i cellulari acquistati per chi è in “104”

L’art. 1, comma 3­bis), del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202 prevede che ”Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento”.

In virtù di quanto previsto dall’art. 2, nono comma, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, l’aliquota IVA agevolata ”si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Dunque anche ai cellulari acquistati dai portatori di handicap di cui all’art. 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104, si applica l’Iva al 4%. L’agevolazione riguarda anche beni quali fax, modem, computer, telefono a viva voce, ecc. Anche se non prodotti specificamente per i portatori di handicap. Deve, in ogni caso, trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Quali documenti servono per l’Iva al 4%?

Nella risposta n°282 del 4 aprile, l’Agenzia delle entrate ha fatto il punto sulla documentazione da presentare al venditore per acquistare i cellulari con l’Iva al 4%.

A tal proposito, il decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, ha individuato le condizioni e le modalità per fruire dell’agevolazione in esame.

In particolare, l’articolo 1 del citato d.m. del 14 marzo 1998 prevede che l’aliquota del 4 per cento si applica ”Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Approfondimento

Il successivo articolo 2, comma 1, precisa che ”Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.

Sulla documentazione, per gli acquisti da effettuarsi successivamente al 4 maggio 2021, direttamente da parte delle persone con disabilità, è necessario essere in possesso, al momento dell’acquisto:

  • del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente,
  • rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.

Attenzione, laddove dal certificato non venga fuori il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico­ informatico e la menomazione permanente, lo stesso deve essere integrato con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.

Non c’è un limite al numero di cellulari o altri dispositivi tecnici e informativi acquistabili, fermo restando la necessità di dimostrare il suddetto nesso funzionale.

Ulteriori precisazioni

Si ponga attenzione al fatto che la possibilità di esibire il certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi successivamente al 4 maggio 2021 data di entrata in vigore del citato comma 2­bis dell’art. 2 dell’aggiornato decreto del ministero delle finanze del 14 marzo 1998.

Pertanto, nel caso in cui il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all’articolo 2 del d.m. 14 marzo 1998, è necessario esibire l’attestazione del medico specialista.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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