Legge 104 negata, è possibile fare ricorso?

Legge 104, se la domanda viene rifiutata o non viene riconosciuto l'art. 3 comma 3, cosa bisogna fare? | La Redazione risponde.
7 anni fa
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legge 104

Gentile signora, per caso ho visto una sua risposta alla legge 104.
Mio padre, 91anni, in seguito ad un ictus di dieci anni fa, sordo al 75/80, la scogliosi, vertebre schiacciate con protusioni, pensionato, ma autosufficiente per quanto riesce, ha fatto richiesta di peggioramento e insieme la legge 104, la risposta è, invalido al 100% grave ( Art.3 com.2). Mi hanno detto che non ha diritto all’accompagnamento, ma noi abbiamo fatto questa visita più che altro per poter avere io i tre giorni al mese, visto che ogni tanto ha bisogno, ad occuparmi di loro (perché c’è anche mia madre, 89anni autosufficiente ) sono solo io. Le chiedo per cortesia se mi può aiutare. La ringrazio. Cordiali saluti.

E’ possibile fare ricorso contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario.

Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.

Legge 104 come fare ricorso

La norma dal 1° gennaio 2012 ha stabilito che in tutti i giudizi per l’invalidità civile, cecità e sordità, l’handicap e la disabilità è obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo – ATP, che consiste in  un’analisi finalizzata alla verifica delle condizioni sanitarie che legittimano le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio (legge 111/2011).

La richiesta di accertamento tecnico preventivo va fatta dal cittadino che intende impugnare un verbale sanitario, prima di dare inizio al contenzioso giudiziale.

L’accertamento viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che viene assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’Inps.

Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente.

In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile.

Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.

Conclusioni

Le consiglio di recarsi presso un patronato e far controllare la sua posizione, il ricorso lo può presentare anche tramite loro se sussistono i presupposti per inoltrarlo. Se non rientra con i termini, può presentare una nuova richiesta di aggravamento per l’indennità di accompagnamento e legge 104 comma 3 articolo 3 .

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

Fonte: INPS

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