L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 291 del 23 aprile 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alla corretta aliquota iva da applicare alla cessione di una “lettiera gatto” di origine vegetale. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Il quesito del contribuente: lettiera per gatti e Iva 4%
L’Istante è una società che intende commercializzare una “lettiera di origine vegetale per piccoli animali”.
Si tratta, sostanzialmente, di piccoli granuli biodegradabili composti unicamente da residui della lavorazione della soia e amido.
La Società chiede all’Agenzia delle entrate di sapere se alla cessione si questo tipo di lettiera per gatti possa applicarsi la disposizione di cui al n. 17) della Tabella A, parte II, allegata al cosiddetto “Decreto IVA”, secondo cui sono assoggettate ad IVA con l’aliquota del 4 per cento le operazioni aventi ad oggetto le “crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della moliture o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi”.
La lettiera gatto di origine vegetale sconta l’aliquota Iva del 4%
L’Agenzia delle entrate, nel formulare una corretta risposta, si è avvalsa del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; la quale ha ricondotto questo tipo di lettiera gatto alla voce merceologica “230250 0000” (“Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi”, – “di legumi”).
In base a tale classificazione merceologica, l’Agenzia delle entrate ritiene che la lettiera gatto in oggetto debba inquadrarsi nel predetto n. 17) della Tabella A, parte II, allegata al cosiddetto “Decreto IVA”.
Per tale motivo, la sua cessione deve essere assoggettata a IVA con l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento.
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