I redditi derivanti dalle lezioni private per essere tassate con l’imposta sostitutiva del devono per forza essere inseriti nel modello Redditi, da presentare entro il prossimo 30 novembre.
Tali Redditi possono essere indicati nel 730 soltanto laddove si opta per la tassazione ordinaria facendoli dunque concorrere al reddito complessivo soggetto ad Irpef.
Ecco in chiaro come indicare correttamente nel modello Redditi gli introiti derivanti da lezioni private.
I redditi derivanti dalle lezioni private
La Legge 145/2018, Legge di bilancio 2019, ha introdotto una tassazione ad hoc per i compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni.
A partire dal 2019, a tali compensi, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con l’aliquota del 15%.
Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo. Le stesse non rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.
Al contrario, salvo espresse indicazioni normative di segno opposto, come da circolare n°8/2019, le somme tassate con l’imposta sostitutiva ( si pensi anche ai redditi dei forfettari) concorrono ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).
Dunque, sono operative le le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva (articolo 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159).
È comunque possibile optare per la tassazione ordinaria, facendo concorrere i compensi percepiti per lezioni private e ripetizioni alla formazione del reddito complessivo soggetto ad Irpef.
I termini di versamento delle tasse sulle lezioni private
L’imposta sostitutiva deve essere versata, in acconto e a saldo, seguendo le disposizioni stabilite per il pagamento in acconto e a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
Dunque, saldo e 1° acconto si versano al 30 giugno, il 2° acconto al 30 novembre.
A tal proposito, l’acconto deve essere versato:
- in unica soluzione entro il 30 novembre 2020 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- in in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52.
La prima, nella misura del 40% , entro il 30 giugno 2020 ovvero il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2020.
Questi i codici tributo da utilizzare nel modello F24:
- 1854 – acconto prima rata
- 1855 – acconto seconda rata o unica soluzione
- 1856 – saldo.
Le lezioni private nel modello Redditi: regole generali
I compensi derivante dalle lezioni private, se si opta per la tassazione sostituiva, devono essere inserite nel modello Redditi. Da presentare entro il prossimo 30 novembre.
Nello specifico deve essere compilato il quadro RM, rigo RM 32.
La compilazione deve essere effettuato seguendo le principali indicazioni di seguito riportate:
- colonna 1, si indica il totale dei compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni;
- colonna 2 (Imposta sostitutiva dovuta), l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta applicando il 15% all’importo indicato in colonna 1.
Le lezioni private nel modello Redditi: se ho già presentato il 730
Se ho presentato il 730/2020 e non ho fatto concorrere i compensi in esame al reddito complessivo Irfpef (tassazione ordinaria), devo presentare il solo quadro RM insieme al frontespizio del modello Redditi.
Infatti con il 730 non si può scegliere di tassare i compensi delle lezioni private con imposta sostituiva. Se li indico nel 730 sono solo tassabili con l’Irpef.
L’alternativa più semplice è quella di non presentare proprio il 730. Di conseguenza utilizzo il modello Redditi per dichiarare tutti gli introiti che ho avuto nell’anno. Sia da tassare con l’Irpef sia con imposta sostitutiva.
Sempre se intendo tassare i compensi delle lezioni private con l’imposta sostituiva.