Lezioni private senza partita iva. C’è un requisito da verificare (risposta Agenzia delle entrate)

La possibilità di offrire lezioni private senza partita iva dipende dalla verifica di un requisito essenziale che può caratterizzare o meno l'attività svolta
10 mesi fa
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E’ possibile tenere lezioni private di inglese o di altre materie senza aprire la partita iva? L’Agenzia delle entrate ha risposto a questa domanda con l’interpello n° 64 del 2024.

Il corretto inquadramento fiscale dipende dalla verifica di un requisito essenziale che può caratterizzare o meno l’attività svolta. Se è presente questo requisito allora, il docente dovrà scegliere quale regime fiscale a partita iva applicare. Ad esempio la scelta potrebbe essere effettuata tra regime forfettario e tassazione speciale riservata proprio all’attività di lezioni private con un’imposta sostituiva del 15%.

Detto ciò, per evitare di essere sanzionato dal Fisco, vediamo cosa deve fare il docente di una scuola pubblica che intende prestare anche lezioni private.

Lezioni private senza partita Iva. La risposta n° 63/2024

La risposta n° 63/2024 prende spunto da apposita istanza di interpello.

L’Istante rappresenta di aver impartito lezioni private di lingua straniera con apertura di partita Iva e che dal 1° settembre 2023 è titolare di cattedra presso una scuola statale avendo vinto il ”concorso ordinario docenti”.

Al riguardo, ha fatto presente che è sua intenzione lavorare in part­-time, per «impartire lezioni private nell’ottica di 5/6 lezioni a settimana, previa autorizzazione del dirigente scolastico».

Da qui, intenzionato a chiudere la partita Iva, l’Istante chiede chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in base alle quali è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15 per cento.

Si tratta di una tassazione ad hoc:

  • sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private,
  • da parte di docenti titolari di cattedra.

Dunque, in sostanza, il docente vorrebbe: chiudere la partita iva, continuare a prestare ripetizioni private con abitualità, optare per la tassazione dei compensi con l’imposta sostituiva del 15% prevista proprio per gli introiti da lezioni private.

Lezioni private senza partita iva. C’è un requisito da verificare (risposta Agenzia delle entrate)

In primis l’Agenzia delle entrate, in merito al regine speciale “lezioni private” ricorda che la tassazione è applicabile ai compensi delle lezioni private:

A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari”(legge n. 145/2018).

Le somme tassate al 15%  non concorrono alla formazione del reddito, né rilevano ai fini delle detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. Ma sono rilevanti per il calcolo dell’Isee.

Detto ciò, l’Agenzia ritiene che lo svolgimento di ”5/6 lezioni a settimana” configuri il requisito di ”abitualità” che fa scattare l’obbligo di apertura di una partita Iva.

Dunque, non è possibile svolgere in maniera abituale attività di lezioni private senza partita iva. L’abitualità dell’attività svolta, dunque la ripetizione delle stesse azioni nel tempo, fa si che sia necessaria l’apertura della partita iva. Con l’obbligo di adempiere ai connessi adempimenti contabili e di fatturazione.

A ogni modo, il regime ”speciale” della legge n. 145/2018 e quello ”forfetario” della legge n. 190/2014 non sono tra loro compatibili. L’istante, quindi, dovrà mantenere la partita Iva e decidere se continuare ad avvalersi dell’uno o dell’altro regime.

Potrà quindi applicare il regime ”speciale” – che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva Irpef del 15% sui compensi dall’attività di lezioni private. Con obbligo di fatturazione in regime di esenzione Iva (articolo 10, n. 20), del Dpr n. 633/1972). O, in alternativa, il regime forfetario, con tassazione del reddit, con l’aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell’Iva, ma con obbligo di fatturazione.

Salvo dispensa per gli adempimenti.

Riassumendo…

  • Il docente “pubblico”, se autorizzato dal dirigente scolastico può impartire lezioni private;
  • se le lezioni private sono prestate con abitualità allora non potrà operare senza la partita iva;
  • potrà anche scegliere se applicare il regime forfettario o la tassazione speciale “lezioni private” prevista dalla Legge di bilancio 2019;
  • la flat tax lezioni private va indicata in dichiarazione dei redditi.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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