Libero professionista con partita IVA che rifiuta il POS, ecco cosa rischierà in futuro

Per un libero professionista con partita IVA che rifiuta il POS, ecco cosa rischierà in futuro. Precisamente, a partire dal 2023 dopo che il decreto Pnrr è stato convertito in legge. Massima attenzione al regime sanzionatorio.
3 anni fa
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Per un libero professionista con la partita IVA che rifiuta il pagamento POS, ecco cosa si rischierà in futuro. Precisamente, a partire dal 2023 dopo che il decreto Pnrr è stato convertito in legge. Nel decreto, infatti, sono state fissate le multe per chi dal 2023 non accetterà dai clienti le carte di pagamento.

Nel dettaglio, a partire dal 2023, il libero professionista con la partita IVA che rifiuta il pagamento POS sarà punibile con una sanzione amministrativa. In parte fissa ed in parte variabile.

In particolare, la sanzione ammonterà a 30 euro fissi ai quali si aggiungerà il 4% del controvalore della transazione rifiutata.

Libero professionista con la partita IVA che rifiuta il POS, ecco cosa rischierà in futuro

Il regime sanzionatorio fissato non andrà a colpire solo i professionisti che rifiutano il pagamento POS. Ma anche tutti coloro che esercitano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi. Con l’obbligo di accettare le carte di credito e le carte di debito, esibite dai clienti, fissato al netto dell’oggettiva impossibilità tecnica ad effettuare la transazione.

C’è voluto davvero molto tempo per imporre al libero professionista con la partita IVA di non rifiutare il pagamento POS. Altrimenti scatteranno le sanzioni sopra indicate. E questo perché la disposizione risale addirittura al 2012. Poi più volte sono falliti i tentativi di definire e di fissare le multe. E quindi il regime sanzionatorio.

Perché si introduce il regime sanzionatorio sui pagamenti elettronici

Le multe al libero professionista con la partita IVA che rifiuta il POS hanno come obiettivo quello di incrementare l’uso della moneta elettronica. Nonché, e di conseguenza, ridurre l’uso del denaro contante. Ed anche per favorire l’emersione dell’economia sommersa in accordo con quanto riportato da FiscoOggi.it.

La multa al libero professionista con la partita IVA che rifiuta il pagamento POS scatterà tra l’altro indipendentemente dall’importo della transazione rifiutata.

Mentre per quel che riguarda i controlli e gli accertamenti, questi potranno essere effettuati pure da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Facendo all’occorrenza leva su ispezioni di luoghi e di cose. Nonché su rilievi descrittivi, segnaletici ed anche fotografici.

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In redazione arrivano quesiti in merito al bonus prima casa under 36 introdotta dal decreto Sostegni bis. In uno degli ultimi ci è chiesto se l’agevolazione si applica, ad esempio, anche laddove oggetto dell’atto stipulato dal notaio sia la costituzione del diritto di usufrutto e nuda proprietà. Diamo, quindi, risposta ai nostri lettori. Il bonus prima casa under 36 Il decreto Sostegni bis, ha introdotto il c.d. bonus prima casa under 36. Si tratta di agevolazioni fiscali riconosciute a giovani che rispettano determinati requisiti reddituali ed anagrafici e che acquistano un immobile destinato a “prima casa”. In dettaglio, il beneficio consiste: nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nel riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA (in caso di acquisto soggetto a tale imposta) nell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. I requisiti anagrafici e reddituali Il bonus prima casa under 36, come detto si applica solo laddove siano rispettati determinati requisiti in capo al giovane acquirente. In dettaglio questi, deve, congiuntamente: avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui non aver compiuto il 36° anno di età nell’anno in cui è stipulato l’atto di acquisto della “prima casa” rispettare in capo a se i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione prima casa previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Testo Unico Imposta di Registro). Tipologia di atti ammessi al bonus prima casa under 36 Le agevolazioni in commento si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà) ed a tutti quelli comportanti il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (quindi, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle anzidette case di abitazione (Circolare n. 12/E del 2021). Dunque, il bonus prima casa under 36, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti, è ammesso anche laddove oggetto dell’atto notarile sia la costituzione di usufrutto e nuda proprietà. Il legislatore, comunque, stabilisce un intervallo temporale in cui deve essere stipulato l’atto. In particolare le agevolazioni qui in commento, secondo la norma di cui al decreto Sostegni bis, si applicano agli atti stipulati nel periodo 26 maggio 2021 – 30 giugno 2022 (la legge di bilancio 2022 dovrebbe prorogare al 31 dicembre 2022). Potrebbero anche interessarti: Agevolazioni prima casa under 36: se il mutuo lo pagano i genitori cosa succede? Bonus prima casa under 36, le regole in caso di acquisto cointestato
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